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ARIS: sottoscritto CCNL per RSA e Strutture Riabilitazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Dicembre 2012
Cronaca //

(ST)
Foggia – SOTTOSCRITTO dalla CISL FP e dalla Uil fpl, il CCNL per il personale dipendente da Residenze sanitarie assistenziali e Centri di Riabilitazione aderenti all’ARIS. La firma, frutto di un percorso particolarmente complesso e di un’importante assunzione di responsabilità politica della CISL FP e della Uil Fpl, è il punto di arrivo di un confronto con Aris partito dal Giugno 2012 congiuntamente alla Uil e alla Cgil, che ha avuto al centro la forte determinazione di raggiungere un’intesa sulla regolamentazione dell’area socio sanitaria che coniugasse le garanzie dei diritti acquisiti dai lavoratori delle strutture Aris, con gli oggettivi problemi di sostenibilità e di tenuta dei perimetri contrattuali delle strutture della Sanità Privata.

Il percorso, accelerato anche dalla grave provocazione di Aiop con la sottoscrizione di un CCNL sulle RSA con sindacati “di comodo”, si è mosso in un pressing costante e di paziente lavoro con la delegazione Aris, volto da un lato a garantire un vasto raggio di diritti economici acquisiti per tutti i lavoratori in servizio al momento della firma, dall’altro a predisporre valori stipendiali sul salario fisso e sull’accessorio che garantiscano anche ai nuovi assunti un trattamento economico complessivo oggettivamente migliore degli altri CCNL che disciplinano i rapporti lavorativi nello stesso ambito di applicazione.

Il dibattito e gli incontri assembleari nei luoghi di lavoro di questi giorni, espongono la CISL FP ed i suoi delegati a polemiche strumentali e a attacchi fondati su approcci semplicistici e interessatamente confusi. In modo particolare, si rileva, il tentativo di qualche organizzazione sindacale che si è recentemente sottratta al tavolo, di trarre in modo deliberato e scorretto vantaggi di breve periodo sul consenso dei lavoratori, diffondendo informazioni inesatte e caricando la discussione sulla perdita di salario rispetto al CCNL della Sanità Privata.

Si coglie l’occasione per precisare 2 aspetti di particolare importanza: • L’iniziale ipotesi di “Protocollo Aris” dentro il CCNL Sanità Privata, al momento dell’abbandono della Fp Cgil, è diventato uno strumento tecnicamente non percorribile che ha spinto necessariamente Cisl Fp e Fpl Uil alla sottoscrizione dello specifico CCNL.

Quest’ultimo riporta sostanzialmente tutti i contenuti del percorso condiviso nel testo del Protocollo sia sulla parte economica che su quella normativa.

• All’interno dell’intesa, la CISL FP assieme alla Uil Fpl, ha richiesto e ottenuto la possibilità di prevedere percorsi decentrati per governare i percorsi di prima applicazione, che danno spazio nel contesto delle specificità regionali, di ottenere condizioni di miglior favore rispetto al testo siglato. Questo apre, in un quadro certamente non semplice, un protagonismo della nostra Federazione per lavorare su base territoriale al raggiungimento di intese migliorative che in alcune Regioni sono sicuramente possibili.

Inoltre, in merito all’interpretazione autentica dell’articolo 18 del CCNL 2002/2005 della sanità privata che riconosce ai dipendenti i tempi di vestizione e consegna, visto che con la rinuncia alla firma da parte della Cgil fp dell’accordo sottoscritto il 15 ottobre 2012, la precedente interpretazione autentica perdeva la sua efficacia per tutti i dipendenti della sanità privata delle strutture aderenti all’Aris, si è richiesto ed ottenuto la sottoscrizione al predetto verbale anche della Cgil fp.

Quindi, ieri la Cgil fp ha sottoscritto una copia del Verbale di interpretazione dell’art.18 del CCNL 2002/2005, cosicché si possa concordare in sede di contrattazione decentrata, anche nelle strutture della sanità privata aderenti all’Aris, le modalità di applicazione del disposto sui tempi di vestizione e consegna.

Il Contratto sottoscritto con l’Aris per i contenuti economici e normativi è un importante riferimento per tutto il settore, particolare valore assumono le decorrenze ed il campo di applicazione. Infatti, il contratto decorre dall’1 gennaio 2013 e si applica fino a definizione del nuovo CCNL 2013 – 2015, salvaguardando per tutti i dipendenti in servizio, i rinnovi contrattuali (2008/2009__2010/2012) non ancora definiti con il CCNL della Sanità Privata Aris, e l’attuale retribuzione, attraverso l’assegnazione delle differenze economiche tra la nuova retribuzione e quella in godimento con un superminimo non riassorbibile.

Il contratto sottoscritto mantiene l’impianto contrattuale del CCNL dell’Aris, i permessi non sono stati modificati, come gli articoli sulla contrattazione nazionale e decentrata.

Infatti, pur avendo ridefinito la classificazione del personale per adeguarla alle necessità del settore, l’articolo 46 prevede in contrattazione decentrata la valutazione delle condizioni per definire incrementi economici all’interno della stessa categoria, per il riconoscimento di specifiche professionalità.

Il campo di applicazione definisce con dovizia le strutture a cui si può applicare, e queste sono:
– Area riabilitativa extra ospedaliera;
– Istituzioni polivalenti di area di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere estensive, di mantenimento, e/o alle seguenti tipologie assistenziali:
– riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità
– alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti),
– presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio: RSA, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

Gli articoli ridefiniti per adeguarli alle differenti esigenze organizzative delle RSA e delle strutture della riabilitazione estensiva e di mantenimento, prevedono:

• L’orario di lavoro è uniformato ai contratti del settore socio – sanitario, e per tutti i dipendenti è di 38 ore settimanali; in sede di contrattazione decentrata si potranno valutare le condizioni per l’applicazione del nuovo orario ed inoltre nell’ottica di agevolare per quanto possibile l’organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori ed al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di valutazione periodica trimestrale. Inoltre, si è intervenuti sul riconoscimento del tempo di vestizione, concordando che al personale cui è fatto obbligo di indossare abiti di lavoro, divise, ovvero particolari dispositivi di protezione individuale, i tempi di vestizione e vestizione, che non potranno superare complessivamente i 14 minuti, saranno oggetto di contrattazione decentrata entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

La classificazione del personale è stata armonizzata alle necessità organizzative del settore socio sanitario. La nuova classificazione prevede che tutte le figure professionali ( comparto e dirigenza) siano inserite nel sistema classificatorio e non prevede fasce retributive.

Questa è suddivisa in otto categorie più la categoria quadri.
Categoria A: commesso, addetto alle pulizie, addetto alla piscina.
Categoria B: ausiliario, ausiliario specializzato, portiere, telefonista, operai addetti alla lavanderia, stireria, cucina, magazzino, addetto alla vigilanza.

Categoria C: Assistente socio sanitario, operatore generico di assistenza, operaio specializzato, autista, aiuto cuoco, animatore – accompagnatore, centralinista.

Categoria D: OSS, animatore, cuoco, operaio specializzato.
Categoria E: impiegato di concetto, capocuoco, educatore senza titolo (ad esaurimento), infermiere generico e psichiatrico, masso fisioterapista, ad esaurimento il massaggiatore. Categoria F: infermiere, fisioterapista e le altre professioni sanitarie, massaggiatore non vedente. Categoria G: caposala, capoufficio, caposervizio, psicologo, psicopedagogista, pedagogista, farmacista. Categoria H: direttore di unità operativa, vice direttore amministrativo, capo area. Quadri: Direttore amministrativo, direttore di centro.

• Indennità: nell’accordo sono state modificate e adeguate alla diversa realtà organizzativa del settore socio sanitario. E’ da evidenziare che al personale già in servizio alla data di entrata in vigore dell’accordo, sono riconosciute tutte le indennità che attualmente percepisce e retribuite sotto forma di super minimo non riassorbibile. L’accordo contrattuale sottoscritto con l’ARIS, rispetto al CCNL delle RSA aderenti all’AIOP, firmato da alcuni sindacati non rappresentativi, prevede il mantenimento degli emolumenti percepiti dai dipendenti in servizio, conglobati sotto forma di superminimo non riassorbibile da futuri aumenti contrattuali.

Un dipendente neo assunto percepirà le seguenti indennità:
A) Indennità per servizio notturno Euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
B) Turno in giorno festivo:
– Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario del turno.
– Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario, con un minimo di due ore.

Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente. Un dipendente già in servizio percepirà oltre alle indennità notturne e festive corrisposte al personale neo assunto, le seguenti indennità sotto forma di super minimo non riassorbibile:
– Personale operante su tre turni indennità giornaliera pari a 4,50 Euro; – Personale operante su due turni indennità giornaliera pari a 2,06 Euro; – Indennità giornaliera per l’assistenza domiciliare. Personale cat. B, C, D Euro 2,58 Personale cat. E. F, G Euro 5,16
– EAR pari a 13 Euro mensili
– Indennità specifica al personale infermieristico € 36 mensili.
– Indennità specifica infermieri generici, psichiatrici, masso fisioterapisti, massaggiatori, puericultrici, € 43 mensili.
– Professioni sanitarie ad eccezione del caposala, € 335 mese.
– Direttore di centro con degenze diurne (ex posizione E), con anzianità minore di 5 anni € 167 mensili, con anzianità superiore a 5 anni € 239 mensili.
– Direttore di centro con degenze a tempo pieno (ex posizione E1) €431 mensili.


Funzione di coordinamento
. Al personale cui è affidata la funzione di coordinamento è riconosciuta un’indennità di 45 Euro mensili per 13 mensilità. In aggiunta al personale sanitario ed agli assistenti sociali in servizio alla data di entrata in vigore del presente protocollo, che svolge Funzioni di Coordinamento, compete a titolo di integrazione del superminimo un’indennità di Euro 87, revocabile con il venir meno dell’incarico. Per il personale già in servizio la somma delle due quote, è di poco maggiore dell’attuale indennità, €132 rispetto agli attuali € 129,11.

Tempi di vestizione e consegna: è stato riconosciuto il tempo di vestizione e consegna, concordando che al personale cui è fatto obbligo di indossare abiti di lavoro, divise, ovvero particolari dispositivi di protezione individuale, i tempi di vestizione e vestizione e consegna, non potranno superare complessivamente i 14 minuti; le modalità di applicazione della disposizione saranno concordati in sede di contrattazione decentrata entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Le nuove retribuzioni mensili, da corrispondere su 13 mensilità, sono così determinate alla data dell’ 1 gennaio 2013:
categoria A € 1158
categoria B € 1250
categoria C € 1315
categoria D € 1417
categoria E € 1495
categoria F € 1552
categoria G € 1676
categoria H € 1777
quadri € 1889


Contrattazione decentrata.
Il contratto, conferma il disposto dell’art. 7 del contratto Aris della Sanità Privata sulla contrattazione decentrata, e quindi tutte le materie già espressamente previste sono oggetto di contrattazione decentrata, tra cui: orario di lavoro, banca ore, part-time, ECM e formazione, diritto allo studio, lavoro straordinario, ferie, produttività, compresa la possibilità di valutare la sussistenza delle condizioni per definire incrementi economici all’interno della stessa categoria, per il riconoscimento di specifiche professionalità.

Il personale che avrebbe maturato un trattamento economico superiore al compimento di una determinata anzianità, potrà usufruire del rateo maturato alla data di sottoscrizione del contratto. L’importo determinatosi sarà inserito ad alla voce “integrazione del superminimo”, e sarà erogato a decorrere dal compimento dell’anzianità prevista, a condizione che alla data di, sottoscrizione, il personale interessato abbia già conseguito almeno il 50% dell’anzianità prevista per l’inquadramento nella posizione economica superiore.


Redazione Stato

24 commenti su "ARIS: sottoscritto CCNL per RSA e Strutture Riabilitazione"

  1. I commenti e il declamò di questo che CISL e UIL chiamano accordo, ma che in effetti e una resa incondizionata all’aris, sono imbonitrici, tendono a far passare per conquiste un impoverimento sia economico sia normativo dei lavoratori dipendenti, mentre le strutture aris continuano ad ingrassare, per quanto riguarda gli assunti dopo il 31/12 questo viola l’articolo 3 della costituzione. Al posto di tutelar i ci avete umiliato, in nome e per conto di chi avete firmato, visto che circa la stragrande maggioranza dei lavoratori ha rigettato questo contratto. C’è’ qualcosa sotto? Vi ricordo che voi dovevate tutelare i lavoratori non fare regali all’aris. Mi permetto di aggiungere che CISL e UIL firmano contratti come se fossero autografi.

  2. Quello che è successo è semplicemente vergognoso!!!! Non è mai successo in nessun contratto che bisogna lavorare di più e percepire lo stesso stipendio di 10 anni fa. Sono orgoglioso di aver strappato la tessera uil per non alimentare sindacati e sindacalisti corrotti. Saverio da RC

  3. come al solito si punta al ribasso,anche se i dirigenti troveranno sempre il modo di percepire di più con un contratto peggiorativo

  4. Leonardo ma per i lavoratori diversamente abili non è stato mantenuto l orario delle 36 ore. Domando questo perchè ad una persona in carrozzina come me o altri problemi di disabilità pesano 2 ore a settimana in più

  5. Vorrei un opinione, secondo voi dopo 27 anni di servizio come insegnante di educazione fisica (unica figura in istituto da 27anni) e attività motoria in un istituto per disabili. Possono dirmi che la mia figura non rientra nei quadri secondo nuovo contratto? Posso accedere , anche perchè negli anni passati ho fatto richiesta, a mansioni di educatore o differenti? grazie resto in attesa.

  6. dopo 25 anni di lavoro nella sanita privata contratto scaduto busta paga del gennaio 2007 ore di lavoro che aumentano e vviva

  7. Io sto per firmare un contratto in Sicilia (quindi non so se valgono le stesse cifre) ma non riesco a capire quanto mi resta in mano di netto (sono un laureato e il mio incarico sarà di tipo amministrativo): qualcuno sa darmi almeno un’indicazione di massima? Grazie!

  8. Se leggete attentamente potete notare che anche CGIL ha firmato il contratto, non solo CISL e UIL. La CGIL infatti furbescamente si porta a ridosso degli accordi per poi ritirare la firma su alcuni vizi di forma contrattuali, prontamente chiariti. E’ sistematico, lo fa dappertutto e questo per far apparire che è l’unico sindacato che si oppone, mentre non è assolutamente vero. Aprite gli occhi, ciao.

  9. La dismissione dei sindacati da struttura di difesa dei lavoratori ha le sue radici a 40 anni fa quando negli anni ’70 si sono trasformati in “votifici”, ovvero in appendici dei partiti parlamentari.

    Il sindacato è fatto di uomini ed è dall’integrità degli uomini che fanno parte di un sindacato che dipende la serietà del sindacato stesso, delle sue scelte, delle sue posizioni.

    Quando un sindacalista o un delegato ti spinge per votare il dato politico è chiaro che ha già tradito la stessa figura che rappresenta.
    Poi non ci si meravigli di eventi come quello riguardante la firma di un contratto peggiorativo rispetto al precedente.
    Se i sindacati possono fare di queste cose è anche perché c’è chi li mantiene fregandosene altamente di qualsiasi tipo di collegamento politico ed economico possa esserci tra chi propone il contratto e chi deve firmarlo.

    Cosa si stia aspettando per annullare in massa l’iscrizione ai sindacati firmatari di oscenità contrattuali è tutto da comprendere…

  10. non è vero la cgil non ha firmato il contratto ARIS infatti abbiamo i problemi con le strutture che applicano il contratto che non ci vogliono al tavolo capito

  11. Sono un Rssa aziendale UGL e mi vergogno della mia stessa sigla perche anch’essa lo ha firmato questo contratto capestro e scandaloso che offende la dignita’ dei lavoratori! Domando se ci sono altre aziende come la mia che lo hanno applicato? grazie

  12. La retribuzione in caso di doppi turni ossia se all infermiere viene richiesto di lavorare sia la mattina che al pomeriggio è maggiore solo nel caso faccia più ore o le se aspetta comunque qualcosa?

  13. c’è qualcuno che è in grado di spiegare bene la fregatura di questo contratto o sapete solo lamentarvi?

  14. salve .
    Lavoro 38 ore settimanali per una ass. onlus.
    L’orario è distribuito su sei gg.
    pre ogni giorno mi spetta una pausa di 10 mn_
    La mia DOMANDA.
    Passo rinunciare alla pausa giornaliera?

  15. IO lo firmerò domani….per la terza volta ci cambiano contratto e noi non possiamo non firmare…e addio aumenti…20 anni SEMPRE LO STESSO STIPENDIO. MERDE TUTTI compresi noi schiavi…ma bisogna mangiare e il padrone se non firmi non ti fa mangiare più……

  16. Buongiorno, ho firmato un contratto aris categoria C per svolgere un lavoro da autista. A fronte di un lordo di €1315 qualcuno saprebbe indicarmi orientativamente che netto andrò a percepire? Grazie

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