Bari – “(…) effetto immediato della cautela invocata è la rimozione di ogni impedimento al rilascio di DURC regolari, anche in considerazione dei crediti di cui la ricorrente risulta essere titolare nei confronti dei Comuni di Scalea e di Montescaglioso“. Così la prima sezione del Tar Puglia di Bari sul ricorso del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Avvenire s.r.l., contro INPS e INAIL, per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del DURC irregolare rilasciato al Comune di Lizzano in data 24.7.2012; del DURC irregolare rilasciato al Comune di Zapponeta in data 5.7.2012; del provvedimento INPS con il quale si nega la compensazione dei debiti richiesta dalla odierna istante; nonché per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati, oltre al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012, per l’annullamento – previa concessione di misure cautelari – dei DURC irregolari indicati nell’atto di motivi aggiunti con risarcimenti “di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati”.
Secondo il Tar “la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità dedotta nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (5 dicembre 2012) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, tenuto conto delle gravi ripercussioni economiche che dagli atti impugnati derivano a carico della stessa ricorrente e dei lavoratori da essa dipendenti”. Da qui “ritenuto che effetto immediato della cautela invocata è la rimozione di ogni impedimento al rilascio di DURC regolari, anche in considerazione dei crediti di cui la ricorrente risulta essere titolare nei confronti dei Comuni di Scalea e di Montescaglioso” è stata accolta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012 e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati nei sensi cui in motivazione.
Fissata la camera di consiglio del 5 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Redazione Stato@riproduzioneriservata