Foggia – QUALI sono i presupposti concreti in forza dei quali si realizza la commissione del reato di “apologia del fascismo“? Il reato di “apologia del fascismo” è previsto dalla XII disposizione transitoria della nostra Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista: si tratta di una legge del 1952, nota come “legge Scelba”. (Legge 23 giugno 1952 n. 645)
Ma elogiare l’ideologia fascista o l’operato di Mussolini, urlando “Io sono fascista!” o palesando altrimenti ammirazione per il Ventennio rientra nel reato di apologia del fascismo?
La Corte Costituzionale si pronunciò sulla questione con una sentenza del 1957, originata da più di un ricorso in cui si sollevava il dubbio di legittimità costituzionale della legge Scelba con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21 comma 1 Cost), stabilendo che l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. (in tal senso C. cost. sent. n. 1 del 26.01.1957.)
Dunque, soltanto il tentativo di riorganizzare l’abolito partito fascista e di restaurare il regime del Ventennio può realizzare il reato di “apologia del fascismo”. A conforto di tale sentenza della Corte costituzionale è intervenuta poi una sentenza della Cassazione, precisando che la libertà di manifestare il proprio pensiero non trova limiti “ideologici” nella Costituzione, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto il fascismo: ne consegue che, per costituire reato di l’apologia del fascismo , bisogna essere in presenza di in un’esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista. ( così Cass. sent. del 06.06.1977.)
La stessa Suprema Corte, peraltro, in una sentenza del 2009 ha stabilito che il “saluto romano“, espressione gestuale ben nota, non è espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma un’istigazione all’odio razziale, vale a dire che istiga alla violenza, e ciò rientra nella previsione nel reato in questione previsto dalla legge Scelba. ( in tal senso Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 24184 del 17.6.2009)
In effetti, la libertà di manifestazione del pensiero non può sconfinare nell’istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista: il saluto romano è proprio la caratteristica tipica di quel contesto storico in cui il gesto era espressione di appartenenza (al regime fascista), e non di pensiero, e che serviva a provocare anche adesione alle idee bastate sulla superiorità e sull’odio razziale.
Si pone l’ulteriore problema, ha osservato la Corte, del contrasto con la successiva “legge Mancino” del 1993, che punisce tutte le condotte di discriminazione razziale, etnica e religiosa. (Legge 25 giugno 1993 n. 205)
In conclusione possiamo affermare che la semplice esaltazione del fascismo in sé non è reato. Pur nel vigore della disposizione transitoria XII della nostra Costituzione attuata dalla legge Scelba del 1952, resta vietata in Italia la riorganizzazione del partito fascista o di qualsiasi partito che ne persegua i principi.
Qualora infatti non si tratti di “rivitalizzare” tale partito prevale la libertà di manifestare il pensiero costituzionalmente tutelata, anche qualora si arrivasse al caso estremo di costituire movimenti sociali che perseguono scopi simili all’ex partito fascista: ciò viene riconosciuto lecito purché si rispetti il dettato costituzionale sulla libertà di associazione, che trova il solo limite nelle associazioni segrete e che perseguono fini politici mediante l’uso delle armi. (Art. 18 comma 2 Cost)
(Foggia, 19 maggio 2014; Avv. Eugenio Gargiulo)
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