Foggia. FALLIMENTO U.S. Foggia SpA: il Tribunale Federale Territoriale Puglia (Figc) ha affermato la responsabilità del deferito Pasquale Casillo per gli addebiti mossigli con il deferimento del 16/6/2016 e per l’effetto ha stabilito l’inibizione per la durata di anni 5 e un’ammenda di € 20.000,00.
Si fa riferimento al ”procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 16/6/2016 (prot.15006/165pf15-16-AM-ma) nei confronti di: Pasquale Casillo, amministratore di fatto della società U.S. Foggia SpA nel biennio antecedente il 17/7/2014 di dichiarazione del fallimento di quest’ultima società, nonché collaboratore della stessa a far data dal 19/4/2012, per la violazione dell’art.1 bis, comma 1 e (relativamente al periodo in cui egli non rivestiva formalmente alcuna specifica carica sportiva- comma 5 del CGS), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.19 dello Statuto della FIGC, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico –patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2012/13, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa”.
SENTENZA INTEGRALE
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