solo se i rumori molesti arrivano a disturbare la quiete pubblica di “un numero indeterminato di persone” al di fuori del palazzo, allora si può ricorrere al giudice penale per imporre un po’di tranquillità. Fare rumore in condominio, in sintesi, non configura un reato penale!
Al massimo si può agire in sede civile per ottenere una sanzione nei confronti dei condomini molesti. A precisarlo è la Corte di Cassazione che ha annullato una condanna del Tribunale di Belluno nei confronti di tre persone, una famiglia bellunese, denunciate dall’amministratore di condominio e da cinque condomini per aver provocato rumori eccessivi “sbattendo con violenza le porte dell’appartamento e d’ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio, nonchè sbattendo tavoli e sedie sul pavimento dell’appartamento da essi occupato”.
Ma nemmeno tutto questo può configurare un reato, afferma la Cassazione. Nella recente sentenza n. 25225/2012 la Prima Sezione Penale della Suprema Corte evidenzia, infatti,: “..la contravvenzione prevista dall’art. 659 primo comma cp, contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti alle persone all’occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone”.
In questo caso, invece, – precisa sempre la Suprema Corte – “..non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento , essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti, causati dagli odierni ricorrenti, sono stati i cinque condomini, occupanti la palazzina, e che detti rumori sono rimasti circoscritti all’interno di detto stabile senza essersi mai propagati all’esterno. Va pertanto ritenuto che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”.
(A cura dell’Eugenio Gargiulo di Foggia)
Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Se la musica alta in un condominio disturba solo pochi vicini non è reato penale, ma può scattare il risarcimento civile del danno!
Quando la musica troppo alta e gli schiamazzi notturni nel condominio costituiscono reato, e quando invece ciò costituisce solo un illecito civile che dà diritto esclusivamente al risarcimento del danno.
Ascoltare la musica ad alto volume o suonare uno strumento musicale, durante le ore notturne, non costituisce reato se il rumore, pur superando la soglia di tollerabilità, disturba soltanto poche persone.
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione secondo cui, affinché si possa parlare di illecito penale, è necessario che il rumore sia stato tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone, potenzialmente, dunque, l’intero condominio e gli abitanti degli edifici vicini. ( in tal senso Cass. sent. n. 47830 del 2.12.2013)
Dunque, in caso di rumori, schiamazzi, musica a palla ecc., ricorre il reato di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone (art. 659 cod. pen ) solo se il rumore: – supera la soglia di normale tollerabilità (per tale valutazione si rende necessaria una perizia fonografica); – si propaga e diffonde in misura tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone: quindi non solo il vicino accanto o del piano superiore/inferiore, ma anche tutti gli altri condomini nello stabile o negli edifici vicini.
Il vicino disturbato dalla musica troppo alta durante le ore notturne così come da schiamazzi, televisore ecc. non rimane tuttavia privo di tutela. Se, infatti, il rumore supera la soglia di “normale tollerabilità”, si configura un illecito civile ed egli può agire dinanzi al giudice per ottenere il risarcimento del danno e, se del caso, un provvedimento di urgenza per intimare al vicino di cessare la condotta lesiva della quiete e del riposo
Foggia, 3 dicembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo