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Porto turistico Vieste, pronuncia definitiva TAR su ricorso Impresa Cidonio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2015
Manfredonia // Vieste //

Bari – ”(…) L’intera controversia, infine, si compendia, in ultima analisi, nella quantificazione di una somma di denaro – pari ad euro 4.200.000,00, peraltro oggetto di una speculare domanda a parti invertite – da versarsi a titolo di corrispettivo per i danni subiti, in considerazione dei comportamenti negoziali civilistici, in tesi non corretti, tenuti dalla controparte. L’intero assetto del thema decidendum risulta pertanto ricadere nella giurisdizione del Giudice Ordinario (..) Quanto poi, in particolare, agli argomenti di ricorso principale di cui al punto 2, pagg. 11-18, dello stesso, volti a contestare l’invalidità genetica dell’affidamento ex art. 45 bis cod. nav. e della concessione originaria, può sinteticamente osservarsi che su di essi vi è la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Tuttavia, tali argomenti riguardano l’impugnativa di atti pacificamente consolidati, per i quali il termine per proporre impugnazione è quietamente spirato (..) In relazione al ricorso per motivi aggiunti siamo invece in presenza di un ordinario giudizio impugnatorio di due provvedimenti della Regione Puglia, giudizio per il quale sussiste pacificamente la giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo. Tuttavia, il ricorso in questione è inammissibile per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse a ricorrere”. I magistrati della I Sezione del Tar Puglia di Bari si sono definitivamente pronunciati sul ricorso del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Impresa Pietro Cidonio S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Acquatecno S.r.l., oggi Marinedi S.p.A., Marina di Vieste S.p.A., contro la Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A., Regione Puglia, nei confronti di Marinedi S.p.A. per l’annullamento della nota del 3.8.2012 con la quale la Aurora ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto di affidamento e conseguente suo annullamento con gli atti presupposti ed, in particolare, della delibera del C.d.A. di Aurora di cui al verbale n. 2 del 3.8.2012, nonché di quelli consequenziali, anche non conosciuti; per l’accertamento della invalidità del contratto di affidamento ex art. 45 bis e. nav. e, incidentalmente, della concessione demaniale marittima n. 1/2001 (n. 173 del Registro delle concessioni, n. 0820 del Repertorio del Compartimento marittimo di Manfredonia del 4.10.2001), e comunque della risoluzione del medesimo affidamento per grave inadempimento di Aurora e conseguente diritto al risarcimento dei danni; in ogni caso per la condanna della società Aurora S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate; nonché, per motivi aggiunti, per l’annullamento della nota Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio, prot. AOO_108_0018298 del 21.11.2013, avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima n. 173/2001 – Società Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A. – Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, co. 2, 2° periodo del Reg. Cod. Nav. per modifiche non sostanziali e rideterminazione del canone”; della nota Regione Puglia, del 26.9.2013 avente ad oggetto “Società Aurora Porto Turistico di Vieste S.A. Concessione demaniale marittima n. 173/2001. Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, co. 2, 2° periodo del Reg. Cod. Nav. per mantenere un locale tecnico di facile rimozione adibito a pompa antincendio”; dei verbali delle Conferenze dei servizi richiamati nei citati provvedimenti, nonché ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, lesivo degli interessi della ricorrente.

Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A. e della Regione Puglia si erano costituite in giudizio. Relatore nell’udienza pubblica del 27 maggio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta.

Il Tar ha dichiarato il ricorso principale in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte inammissibile per tardività e difetto di interesse a ricorrere e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse a ricorrere.

FATTO e DIRITTO. ”Con ricorso del 26.11.2012, l’Impresa Pietro Cidonio S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Acquatecno S.r.l., oggi Marinedi S.p.A., nonché, per quanto di ragione, la società Marina di Vieste S.p.A. adivano il TAR Puglia, Sede di Bari, per ottenere l’accoglimento delle domande meglio indicate. Premettevano in fatto che, per realizzare un porto turistico nel Comune di Vieste (FG), la società mista Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A. – creata ex art. 22, lett. e) L. n. 142/1990 e partecipata prevalentemente dal Comune di Vieste – aveva chiesto ed ottenuto concessione demaniale marittima 01/01 rilasciata (al n. 173 del registro delle concessioni) dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 4.10.2001 per la temporanea occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima e del mare territoriale ad essa pertinente, della superficie complessiva di mq. 127.449,90.

La concessione in questione veniva rilasciata per un periodo di anni cinquanta, a far data dal 16.10.2001.

In data 13.3.2007, l’assemblea ordinaria della società Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A., in vece di proseguire con la gestione diretta della concessione, deliberava di avvalersi del disposto di cui all’art. 45 bis cod. nav., affidando unitariamente ad un terzo le aree, le facoltà e le attività oggetto di concessione, al fine di ottenere una gestione più competitiva, la realizzazione delle opere di completamento, accessorie, pertinenziali e di arredo, oltre che un utile di gestione. A seguito di procedura di evidenza pubblica, la società Aurora procedeva all’affidamento ex art. 45 bis cod. nav. all’ATI Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (mandataria) ed Acquatecno S.r.l. (mandante) sia del completamento delle opere e degli arredi di progetto, che della attività di gestione della concessione demaniale marittima relativa all’area in questione per la durata di anni venticinque.

In data 25.7.2008 veniva sottoscritto l’atto di affidamento, posticipandone gli effetti a far data dal rilascio di specifica necessaria autorizzazione da parte della Regione Puglia.

Il 15.9.2009, la Regione Puglia, Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione – Servizio Demanio e Patrimonio, autorizzava il citato affidamento. Il 22.12.2009 avveniva la materiale consegna delle aree oggetto di sub concessione, tuttavia, già in tale sede venivano riscontrati ammaloramenti nelle strutture affidate (inter alia pontili caduti in mare, umidità nei locali, necessità di sostituzione di tubazioni) imputabili, in tesi, alla assenza di opere conservative e di ordinaria custodia da parte della società concessionaria, rilevandosi altresì, a seguito di approfondite verifiche, una estensione effettiva dell’area demaniale assegnata inferiore a quella risultante dal titolo di circa mq 7.700 su mq. 127.449,90, nel perimetro di essa sussistendovi, altresì, aree non demaniali in piena proprietà di privati.

Vi erano inoltre difformità fra la concessione demaniale marittima in questione e quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale di Vieste, difformità che avevano conseguentemente imposto l’esecuzione di apposite attività amministrative di rettifica. Con nota del 28.5.2012 tale stato di cose veniva evidenziato alla società Aurora, formulando, in proposito, eccezione di inadempimento e diffida ad adempiere ex art. 1490 c.c..

Con nota del 3.8.2012, la società Aurora invocava la risoluzione con effetto immediato del contratto di affidamento per violazione di clausola risolutiva espressa, invitando la società ex affidataria alla riconsegna delle opere, degli impianti e dei beni tutti, oltre che delle aree, entro dieci giorni.

Con ricorso del 6.8.2012, l’Impresa Pietro Cidonio S.p.A. promuoveva dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la società Aurora, il Comune di Vieste e la Regione Puglia, al fine di verificare e descrivere lo stato dei luoghi, accertare se la concessione demaniale marittima in questione risultasse conforme al Piano Regolatore Portuale vigente nel Porto di Vieste, accertare l’effettiva estensione dell’area oggetto di concessione”.

Redazione Stato@riproduzioneriservata

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