Anche se senza più potestà sui figli, il genitore resta obbligato a mantenere la propria prole e a rimborsare le spese sostenute in via esclusiva dall’ex coniuge, compreso il 50% delle spese straordinarie per corsi sportivi, viaggi e visite mediche del minore.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 841 del 2 ottobre 2012.
Entrambi i genitori, a prescindere da qualsiasi accordo tra loro intercorso, devono contribuire al mantenimento dei propri figli. Tale obbligo decorre dalla data di nascita del bambino e non viene meno neanche con la revoca o la sospensione della patria potestà. Pertanto, se tutte le spese di mantenimento sono affrontate da un solo genitore, questi ha diritto al rimborso della quota corrispondente all’altro genitore , nonché della metà delle spese straordinarie.
La ripartizione delle spese di mantenimento dei figli avviene in base ai criteri stabiliti dall’art. 148 cod. civ., c. 1, secondo cui: “I coniugi devono adempiere l’obbligo di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Il padre o la madre decaduti dalla potestà genitoriale, pur non avendo più poteri decisionali sui figli minori, hanno il dovere, insito nella loro stessa qualità di genitori, di assicurare la crescita sana ed equilibrata dei loro bambini, contribuendo a dar loro quanto necessario per garantirne salute, istruzione ed educazione.
(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)