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“Pulsano a chi appartiene?”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2015
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Monte Sant’Angelo. ”Il Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo il 27 maggio 2015 ha deliberato di dare via libera alla transazione riguardante la vertenza tra il Comune e i signori Quitadamo – Pascarelli circa la proprietà dell’Abazia di Pulsano e terreni circostanti. Con la transazione il Comune ha recuperato 105 mila euro dei 385 dati ai signori Pascarelli – Quitadamo come indennità di espropriazione delle aree su cui è situata l’ abbazia di Santa Maria di Pulsano. Il Tranasi, ripeto, mio amico ed esperto di usi civici sul nostro territorio ( ha scritto sull’argomento due interessantissimi libri ), fa parte della corrente dei cosiddetti “demanialisti“, vale a dire di quei cultori e funzionari che ritengono che tutte le terre degli ex feudi appartengano ancora e sempre alla collettività, e faticano a riconoscere i diritti maturati dai possessori di terre demaniali o altrimenti dette civiche, per cui non sopporta che il Comune sia addivenuto a un compromesso.

Il problema è semplice: il Comune è addivenuto a un compromesso perché non è in grado di dimostrare che quei beni sono di natura demaniale e non può essere, perciò, titolare della proprietà.

Dimostrare di essere proprietario, dice il Tranasi, “non dovrebbe essere una impresa tanto ardua, se uno ha le carte in regola“. BENE. Per il cittadino quali sono le carte in regola ?
– Un atto di compravendita redatto dal notaio.
– Un possesso pacifico più che ventennale senza nessun
– L’iscrizione al catasto d’impianto del 1928.
– Un decreto di convalida della legittimazione se terreno soggetto a canone

Per i demanialisti i primi tre atti non hanno alcun valore. Nella quarta ipotesi occorre trovare il Decreto Regio di convalida, altrimenti la legittimazione non è valida, dicono.

E tutto questo in base al principio secondo il quale “UBI FEUDA IBI DEMANIA E UBI DEMANIA IBI IURA“: dove c’è il feudo ivi c’è il demanio e ove c’è il demanio ivi ci sono gli usi civici. Questo, però, è solo un assioma perché l’esistenza di un dominio collettivo delle terre e l’esercizio degli usi civici come espressione di tale dominio non trovano alcun riscontro giuridico preciso nelle fonti. Per cui veramente dimostrare di esser e proprietario per il cittadino diventa “un’impresa disperata “, come dice il Tranasi. Tranasi si affanna a dimostrare che i terreni e l’Abbazia di Pulsano sono beni demaniali perché fanno parte della contrada “ CASIGLIA “ da tempo immemorabile appartenente al Comune di Monte Sant’Angelo.

Non tutta Casiglia era del Comune. Da specifiche ricerche fatte dal dott. Alberto Cavallini presso l’Archivio del Vaticano risulta, tra l’altro, che nelle prima metà del Seicento nel patrimonio immobiliare dell’abbazia di Pulsano risultavano elencati ben n. 136 enfiteutici garganici. Di tali enfiteuti sono riportate negli atti la breve descrizione del bene immobile e la località in cui si trovava. Tra le località citate c’è anche la contrada “Casiglia“. Non solo. Durante il tempo in cui Casiglia era tenuta dal feudatario (prima del 1616) si erano venute formando colonie ( terre “appatronate” ), per cui gli occupatori avevano gli stessi diritti del Comune. Appare evidente che già nella metà del Seicento l’Abbazia è proprietaria di beni in tutta la Provincia di Foggia e si molti terreni della contrada Casiglia. Ancora. Nel 1842 risulta che le fabbriche della badìa di Pulsano con tre “ orticini “e due cisterne furono concessi in enfiteusi perpetua al canonico Bisceglia fu Carmine che a sua volta nel 1870 li donerà assieme ad altre due versure e mezza di terreno in suo possesso al nipote, sacerdote, Nicola Bisceglia di Vincenzo, fino al 1920 quando vengono donati a monsignor Nicola Quitadamo di Michele. Beni, poi, ereditati e successivamente alienati dagli attuali proprietari. Sembra, quindi, che si tratti di beni di proprietà privata dati in enfiteusi e disciplinati dalle norme di diritto privato.

La conferma viene dallo stesso Tranasi quando afferma che: “la badìa di Pulsano, in possesso dei Celestini di Manfredonia, fu soppressa durante il decennio napoleonico ( 13 febbraio 1807 ), e tutti i suoi possedimenti terrieri – più di 4.500 ettari nei soli comuni di Monte Sant’Angelo e Manfredonia – furono incamerati dal Regio Demanio e successivamente alienati, tranne la chiesa e i “grottoni sottostanti “ che furono assegnati come proprietà alla Certosa San Martino di Napoli. Se così è i terreni dell’Abbazia di Pulsano sono stati alienati e quindi sono di proprietà privata. E di conseguenza chiunque poi le abbia possedute può far valere il possesso ventennale e la conseguente intervenuta usucapione.

Emblematico, infine, è il caso delle due versure e mezza di terre che facevano parte della “Mezzana di Pulsano “; esse erano possedute dall’enfiteuta Lorenzo Frattaruolo, che in lite col Comune in parte ha avuto ragione con sentenza della Corte di Appello delle Puglie di Trani, che ha ritenuto di mantenerlo nel possesso fino a quando non fosse accertata la demanialità o meno dei terreni interessati. Demanialità mai accertata con qualsivoglia sentenza o provvedimento amministrativo. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2015 annulla la sentenza della Corte d’Appello e condanna gli eredi Quitadamo – Pascarelli a restituire al Comune la somma di 385 mila euro incassata con i primi due gradi di giudizi perché la procedura di pagamento era sbagliata. I signori Quitadamo – Pascarelli non avevano titolo per incassare l’indennità di esproprio perché non era stata perfezionata lan procedura di esproprio nei confronti dell’effettivo titolare del diritto. Una procedura che va seguita per poter applicare l’art. 12 della legge n. 865/71 che prevede il pagamento diretto agli espropriati proprietari, così come è avvenuto. Perciò, la Corte di Cassazione non ha accertato a chi appartengono in beni, ma ha solo affermato che il pagamento dell’indennizzo deve essere preceduto dalla procedura prevista dalla legge.
Sulla titolarità del diritto di proprietà nessun giudice si è pronunziato.

Il Comune non è in grado di produrre documenti che attestino in modo certo il suo diritto di proprietà e di superare quindi le risultanze dei registri catastali ed immobiliari “. In proposito il prof, Luigi Oliveti, autore della legge sugli usi civici del 1998 n. 7, così si esprimeva nella sua relazione : “ Le terre soggette a livello o a canone livellario, sono terre già civiche assoggettate a procedimenti di allodiazione ( quotizzazioni ante lege 194-27 o legittimazioni di possesso con altro procedimento legittimo……..”). “La certezza del procedimento adottato per l’allodiazione dei terreni non è data averla per il fatto che in nessun archivio ( statale, regionale, comunale e parrocchiale ) si sono potuti rinvenire le ordinanze commissariali perché la pubblicazione di tali ordinanze si fermò al nome che inizia con la lettera L. Non ci resta che supporre, sia pure con la sufficiente possibilità d’esser vero, che i livelli rinvenuti nell’impianto di catasto per terre di natura civica sono la traccia lasciata dagli antichi procedimenti di allodiazione “. Finalmente l’amico Tranasi a malincuore ammette che dopo la transazione su Pulsano “ il Comune di Monte Sant’Angelo non avrà più le legittimazione morale per chiedere a chicchessia somme di denaro a fronte di affrancazioni, scioglimenti di promiscuità o cose del genere ……”.

Concludiamo con quanto affermato nel precedente intervento sull’argomento. “ Occorrerebbe da parte del Comune essere attento e cauto nella ricerca documentaria e storica e non partire da presunzioni assolute per attestare la natura demaniale o civica dei suoli e terreni posseduti da sempre dai cittadini “.

(A cura del prof. Giacomo Stuppiello)

1 commenti su "“Pulsano a chi appartiene?”"

  1. Quando si paghera’ l’ IMU, ICI TARI E TARSU ci scommetto che nessun proprietario si presentera’ come tale.

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“Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua. ” (Clarence W. Hall)

Anonimo

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