Foggia – TEMPI difficili per coloro che causano ritardi: far perdere tempo alle persone può determinare un danno non patrimoniale e far scattare la richiesta di risarcimento del danno!
La fattispecie verificatasi si riferisce a una coppia di coniugi che, la notte di Natale, si era recata presso un cinema di Napoli per vedere il classico film dei fratelli Vanzina. La speculazione, in questi casi, è sempre dietro l’angolo e il cinematografo ha creduto bene di proiettare mezz’ora di pubblicità prima dell’inizio della pellicola. I due hanno mal digerito la cosa e hanno fatto causa al gestore della sala.
Il Giudice di Pace di Napoli ha, così, applicato le norme del codice civile (artt. 1218, 1226, 2059 cod. civ.) a una fattispecie del tutto originale, ma pur sempre con coerenza di interpretazione. Il magistrato onorario ha ricordato come, con l’acquisto del biglietto, si stipuli un contratto tra spettatore e cinematografo. Quest’ultimo, pertanto, è tenuto a rispettare e adempiere agli obblighi assunti col cliente, ivi compresi quello della proiezione all’orario prestabilito da esso stesso. (Giudice di Pace di Napoli, sent. 16 marzo – 14 maggio 2012).
Eventuali inadempimenti o ritardi, oltre a configurare ipotesi di responsabilità contrattuale, generano un vero e proprio danno alla sfera esistenziale del cliente e quindi un danno non patrimoniale ( così come affermato anche da Cass. sent. n. 8827/03 e 8828/03). La coppia ha, così, ottenuto un risarcimento di 550 euro a testa. Mica poco, di questi tempi, come regalo della Befana!!!
(A cura dell’avvocato Eugenio Gargiulo del foro di Foggia)