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Codacons: Poste, condanna di soli 6 euro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2013
Casi e Sentenze // Cronaca //

C.Rienzi (Codacons)
Roma – SINGOLARE sentenza del Giudice di pace di Roma, Carla Rufini, che costringe Poste Italiane a risarcire un avvocato del Codacons con la modica cifra di 6 euro!.

Questi i fatti: il 12/07/2010 l’avvocato dell’associazione dei consumatori, Cristina Adducci, si rivolge a Poste Italiane per la spedizione di un atto giudiziario. Tale atto, relativo ad una istanza di separazione coniugale, non viene però recapitato dall’azienda, e così il legale è costretto a richiederne la notifica urgente, sempre attraverso Poste Italiane. Ancora una volta, però, il documento non viene consegnato per irreperibilità del destinatario. Solo l’insistenza e la caparbietà dell’avvocato hanno fatto sì che l’atto fosse rispedito con una nuova raccomandata a carico dell’istante, giungendo al destinatario in data 3/09/2010, quasi due mesi dopo il primo invio! L’avv. Adducci decide così di rivolgersi al Giudice di Pace di Roma, chiedendo all’azienda il risarcimento per i danni subiti in termini di inadempimento, ritardi, carenza di informazioni e ripetuti errori di notifica, ecc.

Il giudice riconosce si l’inadempimento da parte di Poste Italiane ma, con una singolare sentenza, “condanna Poste italiane al pagamento di euro 6,00 a titolo di danno patrimoniale a Cristina Adducci”. Insomma, nonostante il giudice abbia riscontrato che effettivamente Poste italiane non abbia adempiuto correttamente la prestazione contrattuale, non una, ma ben due volte, il risarcimento spettante all’avvocato ammonta alla ridicola cifra di.. 6 euro, ossia il costo della seconda raccomandata inviata!

Appare singolare la pronuncia del Giudice di pace, in quanto ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali dell’istante (la donna che ha avviato la separazione giudiziale personale dal coniuge) poiché, si legge in sentenza “oltre a non essere stati provati comunque rientrano nei pregiudizi minimi di sopportabilità e non ledono un diritto inviolabile della persona”.
“E’ una sentenza assurda – afferma l’avv. Cristina Adducci – visto che i danni non patrimoniali possono anche essere provati per presunzione e comunque, in una situazione come quella causata dal ritardo della notifica delle Poste Italiane dell’atto di separazione giudiziale tra coniugi, sono facilmente individuabili nell’ansia, stress e turbamento di una moglie che avvia le pratiche di separazione anche per allontanare il marito dalla casa coniugale, costretta a subire l’inadempimento del servizio postale e a non sapere per ben due mesi se dovrà riavviare tutte le pratiche legali!”.


Redazione Stato

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“Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?” William Shakespeare

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