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La causa milionaria tra Regione Puglia e Ferrovie appulo lucane

AUTORE:
Nino Sangerardi
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2016
Editoriali // Regione-Territorio //

Bari. “Si va innanzi al Consiglio di Stato”. Decisione adottata,pochi giorni fa, dai vertici delle Ferrovie appulo lucane srl a fronte della sentenza del Tar Puglia. Quest’ultimo ha bocciato il ricorso delle FAL contro la Regione Puglia. La società di trasporto ferroviario e automobilistico chiede ai Giudici amministrativi di annullare la nota del dirigente della Regione che nega il riconoscimento della revisione dei “ corrispettivi contrattuali”, e dichiarare la nullità dell’articolo n.5 del contratto ponte sottoscritto tra FAL e Regione Puglia nella parte in cui si esclude il controllo dei prezzi.

Al centro della vertenza c’è l’erogazione continuativa del servizio sulle linee Bari-Altamura e Altamura-Gravina,Bari-Palo del Colle,Irsina-Gravina-Bari,Genzano-Gravina-Bari,Bari-Altamura-Matera,in forza della convenzione stipulata nell’anno 2001 prorogata successivamente e in vigore fino al 15 febbraio 2007.
Pertanto FAL sollecita il Tribunale a riconoscere il proprio diritto all’adeguamento delle tariffe per gli anni che vanno dal 2001 al 2006,quantificato in 5.836.417,10 euro più interessi e rivalutazione monetaria.

L’avvocato difensore di FAL, Massimo Malena,tra i motivi del ricorso evidenzia la violazione di Legge e l’illegittimità della clausola contrattuale da parte della Regione Puglia. Gli avvocati di quest’ultima, Vittorio Triggiani e Leonilde Francesconi, sono di parere completamente opposto e chiedono ai Magistrati di dichiarare inammissibili le richieste della controparte.

I Giudici—Francesco Cocomile,Maria Grazia D’Alterio,Alfredo Giuseppe Allegretta—rigettano la domanda di Ferrovie appulo lucane srl perchè avendo il rapporto tra Regione e FAL natura concessionaria, ed essendo FAL “ sostanzialmente una impresa monopolista “assistita” non ha diritto all’adeguamento differenziale inflattivo,stante quest’ultimo un istituto tipico di un assetto concorrenziale del mercato,inesistente nel caso FAL-Regione”. In merito alla legittimità costituzionale(articoli 30,115 e 244 del Decreto Legge n.163/06)sollevata dalle FAL, il TAR sostiene che la questione,come presentata da FAL, risulta “… priva di rilevanza non risultando le norme censurate ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame,atteso che il contratto ponte è stato sottoscritto in data anteriore alla loro entrata in vigore”.

La Giunta regionale pugliese ha dato mandato,per l’udienza in Consiglio di Stato, all’avvocato interno Leonilde Francesconi.

(A cura di Nino Sangerardi, autore del testo ‘Quello che i pugliesi non sanno’)

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