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Stato di ebbrezza per pomata con alcol, legittima multa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2012
Casi e Sentenze //

(st@)
Roma – CONDANNATO per “guida in stato di ebbrezza” a causa di una pomata, contro il gonfiore labiale, che conteneva alcol. Secondo la Suprema Corte (Cass. sent. n. 48239/12 del 13.12.2012.), infatti, per far scattare il reato per il conducente ubriaco non rileva la quantità di alcol da questi assunta, ma la quantità assorbita dal sangue e, quindi, ivi presente.


In sintesi, l’importante è essere “positivi” all’alcoltest ossia aver superato la soglia massima consentita dalla legge, a prescindere, poi, dalle ragioni che ne sono state la causa, anche se si tratti di farmaci che contengono alcol. Non sono ammesse prove contrarie e, pertanto, l’imputato non può essere ammesso a dimostrare di essere stato nelle condizioni fisiche e mentali di guidare. Secondo l’orientamento della Suprema Corte, chi assume medicine che contengono alcol deve evitare di bere alcolici, o di mettersi al volante o, comunque, può comprare uno dei test che si trovano in commercio per verificare se si trova in condizioni di guidare.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

5 commenti su "Stato di ebbrezza per pomata con alcol, legittima multa"

  1. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    L’ alcoltest deve essere ritenuto nullo ed inutilizzabile se non si “invita” l’ automobilista a farsi assistere dall’ avvocato!

    Con l’ esplicita motivazione “…perché il fatto non sussiste”, il giudice deve scagionare il conducente sottoposto dalla volante all’alcoltest, ma che, prima della prova, non viene avvisato di avvalersi di un difensore di fiducia che lo assista durante l’esame. Per cui, anche se l’automobilista viene trovato ubriaco alla guida, non subisce la condanna penale.

    A stabilire questo importante principio è il Gip del Tribunale di Milano in una recentissima sentenza (Gip trib. Milano, sent. n. 1619/2013). Secondo il magistrato, infatti, l’alcoltest deve essere considerato un “accertamento irripetibile” e, in quanto tale, comporta sempre l’obbligo per la pubblica autorità di avvisare l’interessato di avvalersi del proprio legale. E ciò anche se l’esame è eseguito dagli agenti in via esplorativa.

    Il dovere di garantire il diritto alla difesa sussiste anche quando gli elementi esterni siano tali da far ritenere, in modo inequivocabile, che il conducente sia palesemente ubriaco.

    Se, dunque, al conducente non viene fornito tale avviso, il risultato dell’alcoltest non può essere usato contro di lui e, mancando la “prova principale” della guida in stato di ebbrezza, egli non subisce alcuna condanna penale.
    Foggia, 10 giugno 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

  2. certo che poliziotti, giudici e avvocati non sanno più come reperire i soldi per pagarsi gli stipendi… se le inventano sempre una nuova

  3. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    La prova dell’ alcoltest è nulla se il conducente non viene avvisato della possibilità di farsi assistere dall’avvocato!

    In caso di “guida in stato di ebbrezza”, la condanna viene annullata se l’automobilista non fu avvisato della possibilità di farsi assistere, durante la prova, dal proprio legale di fiducia. E ciò anche se il conducente non abbia sollevato tale eccezione nel verbale.

    Chissà quante volte, in un film poliziesco americano, abbiamo sentito questa frase “Lei ha diritto a farsi assistere da un avvocato…”.. Roba dell’… “altro mondo”? Per niente! Anche di casa nostra. Perché la Cassazione ha detto, con una sentenza del 17 ottobre], che è nulla la condanna per guida in stato di ebbrezza se il conducente, una volta fermato dalla volante e sottoposto all’alcoltest, non è stato prima avvisato della possibilità di farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia.

    Ma c’è di più. La Cassazione – contraddicendo quando da essa stessa detto in una precedente sentenza di solo un mese fa – ha precisato che la nullità della sanzione scatta anche se l’automobilista non abbia eccepito, prima dell’accertamento o immediatamente dopo, tale invalidità. In altre parole, perché la prova con l’etilometro sia invalida non è necessario che il conducente faccia mettere a verbale che la pattuglia si è dimenticata di formalizzargli l’invito a nominare un difensore. ( in tal senso Cass. sent. n. 42667/2013)

    Tutto ciò, infatti, non basta a sanare l’invalidità, che può sempre essere rilevata d’ufficio dal giudice a prescindere dall’eccezione del cittadino.

    Conseguenza inevitabile: il conducente beccato “alticcio” alla guida dell’auto se la cava perché diventa inutilizzabile la prova dell’esame di laboratorio!
    Foggia, 18 ottobre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

  4. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Anche se si guida sotto effetto di droghe, vi è l’ assoluzione per chi è lucido e perfettamente cosciente!

    Una sentenza che farà discutere quella firmata, di recente, dal tribunale di Patti (Messina) e di cui ha dato notizia l’Aduc, l’associazione di tutela degli utenti e consumatori, sul proprio sito.

    Un giovane, fermato dai Carabinieri mentre era alla guida della propria auto, è stato trovato positivo al test antidroga; ciò nonostante, al medico del Pronto Soccorso che lo aveva sottoposto a visita neurologica, egli era risultato perfettamente cosciente, lucido, orientato, consapevole.

    La segnalazione alla Procura è scattata comunque e il ragazzo si è trovato inquisito per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di cocaina.

    Sennonché il giudice lo ha ritenuto innocente. Ciò perché, secondo la tesi accolta dal magistrato, il reato punito dal codice penale non è quello di chi guida dopo aver assunto stupefacenti, ma solo quello posto da chi si mette al volante in “stato di alterazione psicofisica” determinato da tale assunzione.

    In altre parole, chi, pur avendo assunto droghe, risulti pienamente lucido e in perfetto stato psicofisico, non subisce alcuna conseguenza penale. Egli, infatti, non costituisce un pericolo né per sé per gli altri utenti della strada.
    Foggia, 17 dicembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

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