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Licenze edilizie senza veli (Italia Oggi)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2014
Casi e Sentenze // Manfredonia //

Scrivanie e segretari (indaffarati) (fonte image: www.serateotaku.it)
Qual è il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti riservato agli amministratori degli enti locali? (fonte image: www.serateotaku.it)
Qual è il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti riservato agli amministratori degli enti locali? Com’è disciplinato il diritto di accesso agli atti relativi a una concessione edilizia?

L’articolo 22, comma 2 della legge n. 241/1990 prevede che «l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza».

In materia di enti locali, l’articolo 10 del dlgs n. 267/2000 dispone che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e rinvia alla previsione regolamentare la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso che deve essere assicurato a tutti i cittadini.

In merito, l’art. 124 del dlgs n. 267/2000 prevede la pubblicazione all’albo pretorio di tutte le deliberazioni del comune che, pur essendo soggetta ad una limitazione temporale, consente a chiunque di prendere visione degli atti prodotti.

Il diritto d’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale è disciplinato dall’art. 43, comma 2, dlgs 18 agosto 2000, n. 267, che prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, plenum del 2.2.2010 e del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010).

Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cds sez. V. n. 929/2007), il diritto di accesso esercitato dal consigliere «non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’ente con l’unico limite di poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente», restando ferma la «necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all’espletamento del mandato, con le esigenze di funzionamento degli uffici» (Cds, sezione V, del 17 settembre 2010, n. 6963).

Il citato art. 43 riconosce, pertanto, in capo al consigliere comunale un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art. 10, T.u. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della p.a. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Ciò in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa meglio valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, considerato il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza).

Pertanto il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, altrimenti la p.a. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ciò, anche nel rispetto della separazione dei poteri (art. 4 e art. 14 del dlgs n. 165/2001) sancita per gli enti locali dall’art. 107 del dlgs n. 267/2000, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

La giurisprudenza del Consiglio di stato si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un’ampia prerogativa a ottenere informazioni, senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l’esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell’art. 43, comma 2, dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali «sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge»).

Nondimeno, il Tar Toscana, sez. I, con sentenza 11/11/2009, n. 1607, concordando con l’indicazione fornita dal ministero dell’interno in fattispecie analoghe, ha ritenuto opportuno sottolineare l’opportunità che l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia e autorganizzazione, si doti da un lato di apposita regolamentazione, utile a disciplinare il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni sancito dall’art. 43, comma 2 del Tuel, dall’altro di strumenti organizzativi adeguati a soddisfare le esigenze connesse con l’esercizio del diritto stesso.

Riguardo alla particolare problematica relativa alle autorizzazioni a costruire, occorre fare riferimento al parere della Commissione d’accesso ai documenti amministrativi del 27 marzo 2003 nonché al parere del 14 ottobre 2003 di rinvio alla decisione n. 549 del 23 maggio 1997 con la quale il Consiglio di stato, V sezione, ha riconosciuto che «in virtù dell’art. 22 della legge 241 del 1990, qualsiasi soggetto abitante nel comune ha diritto di accesso agli atti relativi a una concessione edilizia rilasciata dal sindaco».

In particolare, secondo quanto rilevato dalla Commissione d’accesso, trattandosi di diritto del cittadino di accedere ai documenti del proprio comune, la materia è soggetta non alla disciplina generale della legge n. 241/1990 ma a quella particolare della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che all’art. 31, comma 8, stabilisce che «chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto», e del dlgs. n. 267/2000 T.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art.10.

La legge n. 1150/1942 è stata sostituita, tra le altre, anche dal dpr n. 380 del 6/6/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che, pur non avendo riproposto il contenuto dell’articolo 31, comma 8, ha mantenuto, all’art. 20, la disposizione relativa alla pubblicità del permesso di costruire mediante affissione all’albo pretorio, ferma restando la più generale applicazione dell’ articolo 10 del T.u. n. 267/2000.

I permessi per costruire, pertanto, non sono soggetti a particolare riservatezza, potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, adottate dal garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, nonché l’opportunità di valutare l’eventuale esistenza di controinteressati che abbiano titolo a essere avvisati con le modalità di cui all’articolo 3 del dpr 12 aprile 2006, n. 184.

Fonte: Italiaoggi.it

5 commenti su "Licenze edilizie senza veli (Italia Oggi)"

  1. Questo è quanto prevede la legge…. ma si provi a richiedere l’accesso in materia urbanistica… col cavolo che ti danno l’accesso!!!!

  2. io non sono riuscito ad aver accesso a atti di edilizia con vincoli.
    ora voglio vedere il comune come si comporterà con il chiarimento del dec legge

  3. Caro consigliere comunale le leggi, quelle ultime, iniziano dal 1990 (Legeg 142, 241,R 352 ecc…).
    Non è una questione di legge… quelle esistono, purtroppo esistono anche chi si arrogano il diritto di non rispettarle nonostante ti presenti con la Gazzetta Ufficiale nelle mani….
    La ragione è una sola, in questo settore i favori la non trasparenza si paga… e quindi hai da combattere… facendo capire che le leggi non hanno le gambe quindi per farle camminare devi avere una certa dose di legalità nelle vene…. e buona fortuna per tutto il resto.

  4. è vero , sempre vigile ma io so camminare lo vedrai .e se ne sentiranno delle belle a breve .

  5. Alla Corte dei Conti, spetta il compito di controllare, e quindi valutare l’operato di tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti locali. Questo deve avvenire in collaborazione con le stesse pubbliche amministrazioni.
    Altra funzione della Corte dei Conti, è quella giurisdizionale, ovvero di sanzionare i comportamenti che hanno danneggiato l’ente pubblico. In questo senso il procuratore ha lamentato uno scarso numero di segnalazioni provenienti dalle amministrazioni per danni causati dai suoi stessi dipendenti.

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