Roma, 18 aprile 2017. ”(…) Con specifico riferimento alla disciplina tributaria in materia di rifiuti, questa Corte ha avuto modo di affermare che «la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico “ambiente” dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione», sicché «una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all’evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti “effetti allocativi”) sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l’oggetto stesso dell’attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» (sentenza n. 58 del 2015, sul tributo istituito da una regione in materia di trattamento e riutilizzo di rifiuti). Alla luce di questi principi, alle regioni non è consentito di derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti. L’imposizione di aliquote differenziate da regione a regione, infatti, vanificherebbe la tutela uniforme dell’ambiente che lo Stato intende assicurare sull’intero territorio nazionale con la previsione di incentivi fiscali ai processi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, in modo da premiare il deposito in discarica di ciò che residua, non più riutilizzabile, da tali processi“.
Con Sentenza n.85/2017 (Presidente LATTANZI – Redattore de PRETIS – Udienza Pubblica del 22/03/2017 – Decisione del 22/03/2017 – Deposito del 13/04/2017 – Pubblicazione in G. U.) la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. (…)”.
La Corte costituzionale ha dunque “annullato la legge pugliese sulla cosiddetta Ecotassa, il tributo che i Comuni pagano alla Regione per smaltire i rifiuti in discarica”.
Il ricorso era stato presentato da un gruppo di Comuni della provincia di Lecce che si erano rivolti al Tar ed erano riusciti a portare la questione davanti alla Corte costituzionale.
Redazione Stato Quotidiano.it
SE NON MI ARRIVA LA BOLLETTA DELLA MONNEZZA RIDOTTA DELLA META’ COME DICONO NEI NEGOZI VE LA BUTTO PER STRADA??????????????????
CAPITO!!!!!!!!!????? E MO BAST
PERSINO IL PESCE SI EVITA DI MANGIARE PER NON TENERA LA FETENZARIA DENTRO QUANTE RINUNBCE PER STO CAZZA DI DIFFERENZIATA E POI NON DEVO VEDERE ALCUNA VANTAGGIO MONETARIO ALLORA FACCIO COME FANNO TANTI!
Ciò porterà ad una riduzione della Tari ?
Scusi redazione avevo scritto un post sulle basiliche di Siponto spente la sera della Pasquetta…. dov’è finito ? (Buongiorno, potrebbe ripubblicarlo? Con certezza non abbiamo cestinato nulla, grazie; ndr)
Le casalinghe in primis confidano in una riduzione della tassa sui rifiuti che sia da sprone e incentivo massimo per un impegno ancor più scrupoloso e continuo.