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ANNULLAMENTO Prescrizione dei reati per 45enne di San Giovanni Rotondo: la Cassazione annulla la condanna

La decisione della Cassazione, dopo un’analisi dettagliata dei sei motivi di ricorso presentati dalla difesa, ha portato all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2025
Cronaca // Gargano //

Roma. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da Luigi Aprile, nato a San Giovanni Rotondo il 6 settembre 1979, contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 24 gennaio 2023.

La decisione della Cassazione, dopo un’analisi dettagliata dei sei motivi di ricorso presentati dalla difesa, ha portato all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati residui.

Luigi Aprile era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Rimini, il 4 ottobre 2021, a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa per reati di maltrattamento di animali, truffa e falsità materiali. La pena era stata sospesa condizionalmente.

Successivamente, la Corte di Appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a quattro mesi di arresto per i reati di maltrattamento di animali, riqualificati ai sensi dell’art. 727 del codice penale, e dichiarando il “non doversi procedere” per i reati di truffa per remissione di querela.

La difesa ha sollevato sei motivi di ricorso, contestando vari aspetti della decisione della Corte di Appello:

  1. Violazione del divieto di reformatio in pejus: La difesa ha lamentato che la Corte di Appello, pur confermando la sospensione condizionale della pena, aveva espresso in motivazione valutazioni negative sulla condotta del ricorrente, in violazione del principio di non aggravamento della posizione dell’imputato.
  2. Scelta della sanzione detentiva: La motivazione sulla scelta della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria è stata ritenuta apparente e priva di adeguate spiegazioni.
  3. Quantificazione dell’aumento di pena per continuazione: La difesa ha contestato la mancata motivazione sull’aumento di pena per i reati contestati.
  4. Elementi oggettivi del maltrattamento di animali: Si è lamentata un’erronea valutazione delle condizioni di custodia degli animali.
  5. Negata concessione delle attenuanti generiche: È stato sottolineato il comportamento collaborativo dell’imputato durante il processo.
  6. Esclusione dell’applicabilità dell’art. 131-bis: La difesa ha sostenuto che i reati contestati, essendo contravvenzionali e di particolare tenuità, avrebbero potuto beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il quarto motivo di ricorso. Ha ritenuto che la Corte di Appello, pur criticando la sentenza di primo grado, non aveva violato il divieto di reformatio in pejus, confermando nel dispositivo la sospensione condizionale della pena. Inoltre, le condizioni di maltrattamento degli animali erano state correttamente valutate.

Tuttavia, ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte di Appello aveva omesso di motivare adeguatamente la determinazione della pena e non aveva applicato la riduzione prevista dal rito abbreviato.

Infine, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati residui, relativi al maltrattamento di animali (capi a e d). La prescrizione era maturata rispettivamente il 15 febbraio 2023 e il 16 marzo 2023, senza che fossero intervenute sospensioni del termine.

La sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione. La Cassazione ha ricordato che la dichiarazione di estinzione per prescrizione prevale sull’eventuale applicazione dell’art. 131-bis, risultando più favorevole per l’imputato.

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