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RSA Regione Puglia condannata a rivedere il fabbisogno di posti Letto per la Coop. Santa Chiara di Manfredonia

La controversia ha origine da una serie di richieste e provvedimenti amministrativi riguardanti l’autorizzazione alla trasformazione di una Residenza Sociale Assistenziale (RSAA) in una RSA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
22 Gennaio 2025
Cronaca // Manfredonia //

Roma. Il Consiglio di Stato, con una sentenza di recente pubblicazione (n. 4045 del 2024), ha respinto l’appello proposto dalla Regione Puglia contro la Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” di Manfredonia, confermando il contenuto della sentenza emessa dal TAR per la Puglia nel maggio 2024. La causa riguarda la richiesta della Cooperativa per l’accreditamento di 38 posti letto in una Residenza Sociale Assistenziale per Anziani (RSA) nel comune di Manfredonia, in seguito a precedenti atti amministrativi e sentenze di merito.

La controversia ha origine da una serie di richieste e provvedimenti amministrativi riguardanti l’autorizzazione alla trasformazione di una Residenza Sociale Assistenziale (RSAA) in una RSA, con l’aggiunta di posti letto per pazienti con Alzheimer.

La Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” aveva presentato una domanda al Comune di Manfredonia nel 2017, ma la Regione Puglia aveva inizialmente espresso parere negativo nel 2019, affermando che il fabbisogno regionale di posti letto era già soddisfatto.

La Cooperativa, contestando il diniego, aveva presentato ricorso al TAR di Bari, che nel 2020 aveva accolto il ricorso, annullando il diniego e stabilendo che l’autorizzazione doveva considerarsi rilasciata, in attesa di una revisione del fabbisogno da parte della Regione.

Nonostante la conferma della sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato, il contenzioso è proseguito con richieste di ottemperanza da parte della Cooperativa, che ha contestato la mancata inclusione dei 38 posti letto nel fabbisogno regionale aggiornato. La Regione, nel frattempo, aveva adottato nuove deliberazioni (tra cui la n. 880 del 2023), ma la Cooperativa ha continuato a ritenere che le decisioni non fossero conformi ai giudicati precedenti.

Il giudizio del Consiglio di Stato

Nel suo appello, la Regione Puglia ha sollevato vari motivi, tra cui l’errore di interpretazione del principio del ne bis in idem, l’infondatezza della nullità della Deliberazione di Giunta Regionale n. 880/2023 e l’errata applicazione dei criteri di assegnazione dei posti letto. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello, confermando il rigetto dei motivi sollevati dalla Regione e respingendo la richiesta di modifica delle decisioni precedenti.

Con l’ordinanza n. 2239 del 14 giugno 2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato aveva sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ma la decisione finale ha confermato il rigetto dell’appello. In sostanza, la Regione Puglia dovrà rispettare gli effetti della sentenza e procedere con la rideterminazione del fabbisogno regionale, includendo i 38 posti letto oggetto della controversia, entro un termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.

La complessità del caso e le questioni giuridiche sollevate hanno portato alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il Consiglio di Stato, con questa sentenza, ha ribadito il principio che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare i giudicati e a procedere con la corretta attuazione delle normative in materia di accreditamento e pianificazione del fabbisogno sanitario. La Regione Puglia, quindi, dovrà provvedere in tempi brevi all’inclusione dei posti letto per la Cooperativa Santa Chiara, dando seguito alle decisioni precedentemente assunte dai tribunali.

ALLEGATO santachiara20gennaio2025tarpuglia

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