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SAN SEVERO Inammissibile il ricorso di Mario Moscatelli: confermata la condanna per omicidio colposo

Conferma anche per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2025
Cronaca // Primo piano //

Roma. Lo scorso 18 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Mario Moscatelli, nato a San Severo il 17 marzo 1973, contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 7 novembre 2023, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia.

Moscatelli era stato ritenuto colpevole di omicidio colposo per la morte di Vincenzo Nardino, avvenuta il 11 agosto 2011, nel cantiere edile da lui gestito, per aver violato le norme sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al corretto montaggio dei ponteggi e alla mancata redazione del piano di montaggio.

I fatti e le accuse

Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, Moscatelli, nella sua qualità di rappresentante legale della ditta edile DUE EMME Costruzioni, era responsabile delle condizioni di sicurezza nel cantiere di San Severo dove Nardino stava lavorando. La vittima, pur non regolarizzata, aveva svolto attività lavorativa sotto la direzione di Moscatelli. Durante il lavoro, si è verificato un cedimento del ponteggio, causato dall’allentamento di un bullone, che ha provocato la caduta di Nardino dal ponteggio, con esito fatale. La Corte ha accertato che la causa del cedimento non era da imputarsi a una manomissione dolosa, ma piuttosto alla negligenza di Moscatelli, che non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie, come il corretto fissaggio delle tavole del piano di calpestio e la predisposizione del piano di montaggio, uso e smontaggio.

Il ricorso in Cassazione

La difesa di Moscatelli, dopo il rigetto dell’appello, ha deciso di ricorrere in Cassazione. In particolare, sono stati sollevati tre motivi di impugnazione. Il primo riguardava il vizio di motivazione, accusando la Corte d’Appello di aver confermato la sentenza di primo grado nonostante la tesi difensiva che l’allentamento del bullone fosse stato un evento accidentale e non imputabile all’imputato. Il secondo motivo verteva sulla presunta violazione di legge, sostenendo che non fosse provato che le omissioni di Moscatelli avessero causato direttamente il cedimento del ponteggio. Infine, il terzo motivo denunciava il vizio di motivazione riguardo al diniego di un più favorevole trattamento sanzionatorio, lamentando la contraddittorietà nella valutazione delle circostanze.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure sollevate dalla difesa. In merito alla motivazione, la Corte ha sottolineato che i motivi di ricorso si limitano a una riproposizione di argomenti già esaminati e rigettati dai giudici di merito. Secondo i supremi giudici, la difesa ha erroneamente omesso di considerare che gli addebiti a carico di Moscatelli non riguardavano l’allentamento del bullone, bensì la mancanza di misure di sicurezza adeguate nel cantiere, che avrebbero potuto evitare il cedimento del ponteggio, anche in caso di un evento accidentale.

Per quanto riguarda la richiesta di una riduzione della pena, la Corte ha escluso qualsiasi contraddittorietà nel giudizio di comparazione delle circostanze, ribadendo che le decisioni in merito alla determinazione della pena sono di competenza esclusiva dei giudici di merito, che hanno operato una valutazione discrezionale sulla base delle circostanze del caso concreto. La Corte ha inoltre osservato che le aggravanti, come la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, sono elementi che qualificano la gravità della condotta, escludendo la possibilità di una riduzione massima della pena.

Le ragioni della Corte

La Corte di Cassazione ha anche chiarito che il ricorso non può risolversi in una mera reiterazione delle argomentazioni già avanzate in appello. Infatti, i ricorsi per Cassazione devono contenere una critica argomentata e specifica contro le decisioni dei giudici di merito, e non possono limitarsi a una replica di tesi già disattese. Inoltre, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità riguarda esclusivamente eventuali vizi di diritto o errori manifesti, ma non può estendersi a un riesame del merito delle valutazioni effettuate dai giudici di appello.

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