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CASSAZIONE Manfredonia. Morte Juliana Villalba e del piccolo Teo Marchano. “Nessuna responsabilità della Provincia”

Deceduti in un tragico incidente stradale il 13 settembre 2009 sulla Strada Provinciale 141 in agro di Manfredonia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Marzo 2025
Cronaca // Manfredonia //

Roma. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai familiari di Juliana Villalba e del piccolo Teo Marchano, deceduti in un tragico incidente stradale il 13 settembre 2009 sulla Strada Provinciale 141 in agro di Manfredonia. Con questa decisione, i giudici confermano la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva escluso ogni responsabilità della Provincia di Foggia nella vicenda.

L’incidente e la controversia giudiziaria

Juliana Villalba, alla guida del proprio veicolo con a bordo il figlio Teo, perse il controllo dell’auto, uscendo di strada e finendo in un canale di bonifica. Madre e figlio morirono per annegamento. I familiari della donna citarono in giudizio la Provincia di Foggia, sostenendo che l’ente fosse responsabile per la mancata installazione di barriere di protezione e di segnaletica adeguata, elementi che avrebbero potuto prevenire l’incidente o limitarne le conseguenze.

La Provincia, costituendosi in giudizio, rigettò le accuse, evidenziando la presenza di segnaletica di pericolo e di limiti di velocità, oltre a sottolineare come il sinistro fosse stato causato dall’alta velocità tenuta dalla conducente.

Il Tribunale di Foggia, sulla base delle risultanze peritali e dell’esame dei testimoni, rigettò le richieste dei ricorrenti, affermando che la responsabilità dell’incidente era da attribuire esclusivamente alla conducente del veicolo, il cui comportamento imprudente aveva interrotto il nesso causale tra la custodia della strada da parte della Provincia e l’evento dannoso.

Il ricorso in Appello e il giudizio della Cassazione

I congiunti della vittima proposero appello, contestando l’assenza delle barriere di protezione e ritenendo che il decesso fosse dovuto all’annegamento, evento che avrebbe potuto essere evitato con un’adeguata infrastruttura stradale. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1061 del 7 giugno 2021, rigettò il gravame, stabilendo che la normativa vigente non obbligava l’ente all’installazione delle barriere nel tratto in questione e che, in ogni caso, la velocità elevata tenuta dalla Villalba sarebbe stata la causa determinante dell’incidente.

Avverso questa decisione, i familiari della vittima proposero ricorso per Cassazione, articolando diverse censure. I giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5648 del 2025, hanno però dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza d’Appello.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Cassazione ha evidenziato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice motivazione: da un lato, l’assenza dell’obbligo normativo per la Provincia di installare barriere protettive nel tratto di strada in questione; dall’altro, l’inevitabilità delle conseguenze del sinistro anche in presenza di eventuali barriere, a causa della velocità eccessiva della conducente.

I giudici hanno ribadito che, quando una sentenza si basa su più motivazioni autonome e solo una di esse viene contestata, il ricorso è inammissibile poiché permane comunque una base giuridica sufficiente a sostenere la decisione. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che i ricorrenti non hanno indicato con precisione dove e come avrebbero sollevato la questione della mancata segnaletica nel giudizio d’appello, rendendo le loro censure giuridicamente irrilevanti.

Infine, la Suprema Corte ha respinto anche la richiesta di annullamento della condanna alle spese, chiarendo che tale decisione discendeva naturalmente dal rigetto delle altre censure.

Con questa pronuncia, la Cassazione ha definitivamente chiuso la controversia, confermando che la Provincia di Foggia non ha alcuna responsabilità per l’incidente. .

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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