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Rifiuti: Tar Lombardia annulla delibere Regione Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2023
Cronaca //

Foggia, 25 febbraio 2023 – Il Tar della Lombardia ha annullato la delibera di ARERA n. 363/2021e la delibera di Giunta Regionale Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021 di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Con il ricorso proposto, la Soc. Coop. Nuova San Michele, titolare di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel Comune di Foggia, difesa dal prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dal Prof. Avv. Michele Vaira, con l’intervento ad adiuvandum da parte di altre imprese operanti nel settore, tra cui De Cristofaro S.r.l., Consulenze Ambientali S.r.l., e DCF Eco.Trans.De.Co S.r.l., difesi dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati in quanto Arera, in sede di adozione del nuovo metodo tariffario per il servizio rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, aveva introdotto disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, con effetti stringenti e penalizzanti per gli operatori nel libero mercato, sottoponendoli poi all’applicazione del medesimo metodo tariffario, disciplinato per gli impianti rientranti nel servizio integrato di gestione dei rifiuti. La Regione Puglia, di conseguenza, ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sulla scorta degli stessi illegittimi presupposti, violando parimenti le norme di settore.

 

L’avvocato Michele Vaira

Il TAR di Milano, con la sentenza n. 486/2023 pubblicata in data 24/2/2023, ha accolto il ricorso con il quale, in sintesi, la ricorrente sosteneva che la regolazione tariffaria vera e propria si riferisce ai soli gestori “integrati” e che la disciplina degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” adottata da ARERA sottoponeva invece a regolazione tariffaria impianti non integrati, come quello della Società ricorrente, operanti in regime di libero mercato, qualificabili, in maniera del tutto discrezionale e per mere contingenze, come “indispensabili” alla chiusura del ciclo dei rifiuti e pertanto “annessi” di imperio al servizio integrato.

L’Autorità di regolazione, a mezzo delle previsioni contenute nella delibera n.363/2021 concernenti gli impianti “minimi”, ha quindi travalicato il proprio ambito di competenza (che è quello di dettare criteri di regolazione della tariffa applicabile al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani), dando il via ad una forzata ed arbitraria sottoposizione ai flussi di smaltimento decisi dalla Regione per il tramite dell’Autorità d’Ambito, ed al regime di tariffa regolata.

Ma tutto ciò è stato ritenuto estraneo alla disciplina normativa applicabile ed alle competenze di ARERA e costitutivo di obblighi particolarmente stringenti, contrari ai principi di libertà economica, di impresa, a quelli di correttezza e ragionevolezza dell’azione amministrativa e non supportata normativamente.

 

Fonte: ilgallo

Nel condividere le censure formulate contro gli atti regolatori e contro la delibera regionale di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il TAR ha affermato esplicitamente che ARERA:

– ha invaso l’ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dall’art. 198 bis del D.lgs. 152/2006 in relazione ai contenuti di cui al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

– ha attribuito, di fatto, alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali […];

– ha sovvertito la logica tipica degli atti programmatori in materia ambientale, e, in generale, nei contesti in cui concorrono competenze “multilivello” […];

– attraverso l’esercizio di un potere non attribuitole dalla legge l’Autorità ha determinato un’inversione procedimentale dell’iter di programmazione. Solo dopo l’adozione del Programma nazionale – con l’individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi – l’ARERA avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l’ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall’ordinamento.

 

 

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