Foggia – L’ASSEMBLEA dei condomini e il regolamento condominiale, da essa approvato, non possono vietare, ai singoli condomini, l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sulla proprietà comune dell’edificio come, per esempio, sul tetto dell’edificio.
La suddetta possibilità, tuttavia, è subordinata a una serie di condizioni:
a) divieto di alterare la consistenza e la destinazione dello spazio condominiale e, specialmente, di non impedire l’altrui pari uso. Infatti, è necessario che l’installazione dell’antenna, per le dimensioni della stessa in rapporto a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni, non escluda, per gli altri condomini, la possibilità di fare del tetto lo stesso o analogo uso particolare (non deve cioè esservi violazione dell’art. 1102 cod. civ.)
b) deve esservi la previa
autorizzazione all’installazione dell’antenna radioelettrica ad uso privato rilasciata dall’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (Cons. di Stato, sent. n. 594 del 20 ottobre 1988.)
Non è necessario, invece, il previo controllo e autorizzazione da parte del Comune sul rispetto delle leggi urbanistiche. Quindi, non bisogna ottenere il permesso a costruire o una D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) o comunque un provvedimento che autorizzi l’installazione del sistema di antenna.
Tale precisazione proviene dallo stesso Consiglio di Stato, che ha così superato precedenti e opposti orientamenti giurisprudenziali ( ad esempio T.A.R. Veneto sent. n. 503 del 21 giugno 1982. secondo cui, anche se l’installazione di antenne è, tra i privati proprietari, un diritto soggettivo, il relativo esercizio nei confronti del Comune andava sottoposto ai poteri preventivi e repressivi del Sindaco, secondo le leggi urbanistiche).
L’autorizzazione all’installazione di stazione ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta solo all’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Poiché dunque le antenne radiantistiche non incidono, agli effetti delle leggi urbanistiche, sulla trasformazione del territorio e non sono da considerarsi “costruzioni” in senso stretto, esse possono essere liberamente installate senza alcuna autorizzazione comunale.
In sintesi, il singolo condomino può installare un’antenna ricetrasmittente sul tetto, previa autorizzazione di Poste e Telecomunicazioni, senza bisogno di farsi autorizzare dall’assemblea, purché ciò non impedisca, agli altri condomini, di utilizzare il tetto comune per lo stesso o altri usi.
(A cura del’avv.Eugenio Gargiulo di Foggia)