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Strage di Ustica: Stato dovrà risarcire le vittime

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Gennaio 2013
Casi e Sentenze //

Ustica, strage (fonte image: mediterraneaonline)
Roma – DOPO oltre trent’anni giunge finalmente una novità positiva per le vittime della strage di Ustica, se non altro nella parte che riguarda la “responsabilità civile” per la morte di ben 81 passeggeri. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso, presentato dal Ministero della Difesa e da quello dei Trasporti, che si proclamavano “non responsabili” dell’incidente che aveva provocato l’esplosione di un Dc9 “Itavia”, partito da Bologna e diretto a Palermo.

L’esplosione è risultata non essere causata da un problema del velivolo, quanto da un agente esterno. Un missile, che i radar militari avevano omesso di rilevare. La causa era stata iniziata dai parenti di tre delle vittime della strage che, nel giugno 2010, si erano visti dare ragione dalla Corte di Appello di Palermo in ordine alla responsabilità civile dello Stato.

La Terza sezione civile della Cassazione ora, con la recentissima sentenza 1871/2013, ha disatteso la tesi dai difensori secondo la quale il disastro aereo si era ormai prescritto e che inoltre non si poteva imputare ai Ministeri “l’omissione di condotte doverose in difetto di prova circa l’effettivo svolgimento dell’evento”. La Cassazione ha affermato che “è pacifico l’obbligo delle amministrazioni ricorrenti di assicurare la sicurezza dei voli”, e che “è abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile”.

Quanto poi alla prescrizione, il motivo è stato giudicato “infondato”. Secondo i giudici della Suprema Corte, l’evento stesso della strage avvenuta “dimostra la violazione della norma cautelare”. Gli ermellini scrivono che “una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa (il controllo dei cieli) ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo”.

In proposito, i supremi giudici sottolineano che non “è in dubbio che le Amministrazioni avessero l’obbligo di garantire la sicurezza dei voli”. La Terza sezione dopo aver rigettato i ricorsi della Difesa e dei Trasporti, ha invece accolto il controricorso dei familiari delle tre vittime. La Corte di Appello di Palermo dovrà quindi valutare se possa essere concesso un risarcimento più elevato rispetto al milione e 240mila euro, complessivamente liquidato ai familiari.

Ma non finisce qui. Per quel che concerne la domanda di risarcimento fatta da Itavia contro gli stessi ministeri, più quello dell’Interno (in un’altra causa), è stato affermato che “l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento”.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

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