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Arbitro bancario, il nuovo collegio di Puglia e Basilicata

AUTORE:
Nino Sangerardi
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2017
Editoriali //

Bari. Arbitro bancario finanziario(ABF) è il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie destinato a quanti utilizzano i servizi bancari e finanziari. L’istituzione dei nuovi Collegi di Bari,Bologna,Palermo e Torino che vanno ad affiancarsi a quelli già esistenti di Milano, Napoli e Roma, consentirà di aumentare la capacità e la rapidità di risposta alle esigenze dei clienti, rafforzandone la tutela.

Pochi giorni fa sono stati nominati sia i Presidenti che i facenti parte dei nuovi Collegi. La compoizione del Collegio ABF di Bari(sede in Corso Cavour 4,a cui possono rivolgersi i clienti bancari residenti in Puglia,Basilicata e Calabria) è la seguente: presidente avv. Bruno De Carolis,membri prof. avv. Andrea Tucci,avv. Tommaso Russo,prof.ssa Angelina Principe,avv. Elena Pagnoni: su designazione della Banca d’Italia; avv. Ernesto Capobianco,avv. Caterina Appio,avv. Giampiero Balena,avv. Masimo Di Rienzo,prof.ssa Valeria Stefanelli: su designazione del Conciliatore bancario finanziario; avv. Maurilio D’angelo,prof.ssa Daniela Caterino,avv. Giuseppe Positano : su designazione del Consiglio nazionale consumatori e utenti.

La durata in carica del presidente è cinque anni, quella dei componenti tre anni.

ABF permette di sbrogliare le diverse diatribe bancarie.Si accede in modo semplice,senza assistenza professionale. L’appello costa 20 euro, rimborsati in caso di esito favorevole, per ottenere una decisione in tempi brevi. Il procedimento si svolge esclusivamente in forma scritta.Basta compilare il modulo disponibile sul sito internet dell’ABF.

Dall’inizio dell’anno 2016 sono stati presentati quasi 20.000 ricorsi. In oltre il 70 per cento dei casi, i ricorsi si sono risolti sostanzialmente pro clienti : per decisione favorevole oppure per “cessazione della materia del contendere” con l’adempimento da parte della Banca prima della decisione del Collegio.

Nel 2015 sono stati riconosciuti circa 10 milioni di euro ai clienti, senza considerare i casi di composizione della lite dopo la presentazione del ricorso all’arbitro.

(A cura di Nino Sangerardi, 03.01.2017)

1 commenti su "Arbitro bancario, il nuovo collegio di Puglia e Basilicata"

  1. In arrivo il 9 gennaio l’Arbitro per risolvere le controversie finanziarie.

    Negli ultimi anni i rapporti tra risparmiatori e istituti di credito sono stati caratterizzati da momenti di forti tensioni che certamente si protrarranno anche per il futuro. Ecco, quindi, un’importante novità che partirà dall’inizio del nuovo anno e che potrà rivelarsi utile per tutti i piccoli risparmiatori.
    Dal 9 gennaio, infatti, i piccoli investitori avranno la possibilità di rivolgersi, senza costi, ad un Arbitro che avrà competenza a decidere le controversie che riguardano i prodotti finanziari. Si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è un organismo collegiale a cui potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Riguardo alla competenza per valore l’ACF potrà decidere controversie fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.
    Nel dettaglio. Il risparmiatore, che ha subito un danno a causa del comportamento scorretto dell’intermediario finanziario a cui si è rivolto (ad esempio un istituto di credito), potrà fare ricorso al collegio arbitrale. La procedura, oltre ad essere, come già detto, totalmente gratuita è molto rapida, in quanto la decisione verrà emessa entro 90 giorni.
    Vediamo meglio nel dettaglio il funzionamento.
    Innanzitutto chiediamoci chi può rivolgersi all’ACF. Possono presentare ricorso i cosiddetti investitori “retail”, ossia coloro che non hanno un’adeguata competenza riguardo ai servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una banca, una sim (società di intermediazione mobiliare), una società d’intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste Italiane (divisione Bancoposta). Naturalmente può trattarsi anche di società di intermediazione finanziaria estere, purché abbiano una succursale in Italia (nel caso in cui la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitarie).
    Quali sono i casi in cui può attivarsi la procedura? Nel caso in cui gli intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti del risparmiatore:
    • violazione degli obblighi di informazione; l’intermediario ha l’obbligo specifico di informare adeguatamente l’investitore sulla natura dell’operazione e, soprattutto, sui rischi che quest’ultima comporta. Ove ciò non accada sarà incorso in una violazione;
    • violazione degli obblighi di diligenza qualificata, di correttezza e di trasparenza nella gestione del rapporto con la clientela.
    La gratuità del ricorso all’ACF è garantito dal “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito già nel 2007.
    Quali le modalità del ricorso? L’invio va effettuato all’ACF rigorosamente online, mediante il sito http://www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti la Consob ha stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea. Però, dopo l’invio, la procedura continuerà in via telematica. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni secondo le regole sul rispetto del cosiddetto “contraddittorio tra le parti”.
    Adoc Andria – Corato – Trani
    Resp. Marilena Berardino

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