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Photored, multa valida se foto stampate dai privati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2013
Casi e Sentenze //

Photored, impianti (www.strademulte.it, archivio)
LA contravvenzione, elevata tramite Photored per essere passato col rosso non può essere impugnata dall’automobilista in forza del principio di diritto che l’apparecchio era irregolare, perché gestito da privati, se la ditta appaltatrice si è limitata a scaricare le immagini e consegnarle ai vigili.

La multa tramite Photored è, quindi, nulla per irregolarità dell’apparecchio solo quando questo è gestito direttamente da una ditta privata su incarico del Comune. (Trib. di Vicenza sent. n. 459/2012)

Diversamente, l’apparecchio è regolare, e quindi la multa legittima, quando è gestito direttamente dalla polizia locale o dai vigili (art. 201 c. 1ter cod. della strada) ,mentre una ditta privata si limita a scaricare le immagini che ritraggono i trasgressori e le consegna agli agenti per irrogare la sanzione.

È quanto affermato da una recente sentenza del Tribunale di Biella. (Trib. di Biella sent. n. 357/2013)

In parole povere, la mera attività di supporto al Comune, da parte della ditta privata che scarica le immagini del Photored, non consente di poter dire che l’apparecchio sia “appaltato” e quindi irregolare. Dunque, in questi casi, i verbali di multa sono perfettamente legittimi e non impugnabili sotto tale aspetto.

È stato dunque vano il ricorso di un automobilista che, immortalato nello sfrecciare col semaforo rosso, voleva impugnare la multa denunciando l’invalidità dell’apparecchio per l’intervento di privati nella stampa delle foto.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

2 commenti su "Photored, multa valida se foto stampate dai privati"

  1. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Quando il semaforo all’incrocio non funziona, l’eventuale incidente stradale deve essere risarcito dal Comune!

    Deve essere addebitata al Comune tutta la colpa dell’incidente all’incrocio se anche uno solo dei semafori non funzionava: il guasto di un impianto potrebbe essere la causa esclusiva del sinistro, specie se la lampada dell’altro dava luce verde all’automobilista.

    Pertanto, se l’incidente è causato dal malfunzionamento di due semafori (per esempio: uno dei due è verde mentre l’altro è giallo lampeggiante), dell’eventuale incidente tra le automobili risponde il Comune, proprietario della strada. In altre parole, l’amministrazione risarcisce entrambi i mezzi che si sono scontrati senza averne colpa.

    Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza. ( così Cass. sent. n. 18916/13)

    La luce intermittente (o spenta) dell’impianto che regola una parte dell’incrocio costituisce infatti un’insidia per gli automobilisti (specie se l’impatto avviene in piena notte). Se, invece, questi ultimi hanno avuto una parte di responsabilità nel sinistro (per esempio, un eccesso di velocità) è necessario dimostrarlo con prove rigorose.

    Secondo la Suprema Corte, la luce gialla intermittente della lampada, così come l’assenza totale di segnale, costituisce un “trabocchetto” vero e proprio che rende responsabile di ogni eventuale danno la pubblica amministrazione tenuta alla gestione del servizio.
    Foggia,17 ottobre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

  2. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Valida e non annullabile la multa elevata al disabile che parcheggia in divieto di-sosta!

    L’invalidità civile non è una scusa per violare il divieto di sosta: il contrassegno disabili non consente di parcheggiare ovunque.

    Neppure il disabile può parcheggiare in divieto di sosta: il contrassegno legittima il parcheggio solo nelle aree appositamente riservate e non può permettere la violazione dei divieti imposti a tutti gli utenti della strada.

    È quanto affermato dalla Cassazione che, con una recente ordinanza, ha respinto il ricorso di un disabile contro le multe irrogategli dai vigili urbani per parcheggio della vettura in divieto di sosta.
    I giudici sottolineano che anche l’invalido civile al 100% deve rispettare le regole della circolazione stradale e non può ostacolare il traffico, parcheggiando in zone in cui la sosta è vietata. ( in tal senso Cass. ord. n. 258 del 9 gennaio 2014)

    Al disabile non serve difendersi affermando che il contrassegno invalidi consente di parcheggiare ovunque. Né ha valore la giustificazione secondo cui le aree riservate ai disabili sono troppo lontane da casa sua.

    Se il Comune ha disposto il divieto di sosta in determinate zone vuol dire che la conformazione dei luoghi contiene in sé un potenziale ostacolo al pubblico transito. Di conseguenza il parcheggio in quelle zone è vietato a tutti, anche a chi ha il contrassegno per invalidi.

    Le multe sono pertanto legittime perché sanzionano il mancato rispetto della regolazione del traffico e delle regole previste per i titolari di contrassegno invalidi.

    Differente è invece la questione delle multe elevate sulle strisce blu a pagamento , qualora i parcheggi per disabili più vicini siano occupati o troppo distanti. In questo caso , spiega l’avv. Eugenio Gargiulo, le contravvenzioni per divieto di sosta , eventualmente elevate ad un automobile con pass disabile , andranno certamente annullate perché invalide!
    Foggia, 14 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo

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