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Ordinanza balneare: divieti e pericoli di frana

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Giugno 2010
Manfredonia //

Spiaggia di Manfredonia (image copyright Stato)
Spiaggia di Manfredonia (image copyright Stato)
Manfredonia – STABILITA dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia l’ordinanza balneare relativa alle condotte e i divieti per coloro che “navigano o esercitano attività in mare nel circondario marittimo di Manfredonia in prossimità di cavi e condotte sottomarini, impianti di acquacoltura, scogliere artificiali e barriere sommerse, costoni a picco o falesie sul mare”.

DOVE TROVA APPLICAZIONE L’ORDINANZA – L’ordinanza trova applicazione nel Compartimento Marittimo di Manfredonia, comprendente l’intero litorale compreso tra il Comune di Margherita di Savoia (incluso) e il Comune di Chieuti (incluso) con esclusione delle Isole Tremiti, per ciò che attiene ai limiti di navigazione e alle attività di diporto nautico e nel Circondario Marittimo di Manfredonia (costa compresa tra i Comuni di Margherita di Savoia incluso e Mattinata incluso), con riferimento alle altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari.

Zone di Mare Interdette alla Navigazione – La zona di mare fino ad una distanza di 200 (duecento) metri dalla costa è riservata alla balneazione. Nella stessa zona di mare sono vietati: il transito di qualsiasi unità navale; l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale (salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima); con eccezione dei natanti a remi (jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili) che potranno navigare nella fascia di mare oltre i 150 (centocinquanta) metri dalla costa, fermo restando che gli stessi dovranno raggiungere tale minima distanza utilizzando gli appositi corridoi di lancio

Navigazione in prossimità dei porti e lungo la costa – Durante l’intero anno, è consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi. Le unità dovranno comunque mantenere la velocità minima che consenta la manovrabilità in piena sicurezza. In ogni caso è fatto obbligo mantenere rotta diretta verso/dal l’imboccatura.

Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono e quelli imposti da altre ordinanze, i piccoli natanti a remi o a pedali, le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. possono navigare solo nelle ore diurne e non possono allontanarsi oltre il limite di 1.000 (mille) metri dalla costa. Gli acquascooters, moto d’acqua e natanti similari non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai 400 (quattrocento) metri dalla costa e superiore ad 1(uno) miglio dalla costa (..)

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali (per le spiagge libere), con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 (venticinque) metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell’estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l’ormeggio di natanti anche se all’esterno della zona di mare interdetta.

La balneazione è vietata: all’interno dei porti; a distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle strutture portuali; sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi per un raggio di 500(cinquecento) metri;a meno di 200(duecento) metri dalle navi mercantili e militari alla fonda; all’interno dei corridoi di lancio; a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai mezzi navali impegnati in operazioni di polizia marittima o soccorso e dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell’8.6.1982; negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi/torrenti/canali, entro un raggio di mt.50, salvo che l’Autorità Comunale e/o Sanitaria non imponga una superiore estensione; nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni competenti come riepilogate nel sito ufficiale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (http://www.ministerosalute.it/balneazione/balneazione.jsp); nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze di interdizione per i vari motivi in esse specificati (in particolare le zone interdette per pericolo crollo o caduta costoni rocciosi). Inoltre, nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia è vietato transitare, pescare, tuffarsi da tutte le barriere/opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Segnalazione del limite delle acque sicure – I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità -1,30 l.m.m.) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venticinque (mt.25,00) l’uno dall’altro.


Obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri o frazione di fronte mare (da 1 metro a 80 metri di fronte mare almeno n.1 assistente bagnante, da 81 metri a 160 metri di fronte mare almeno n.2 assistenti bagnanti e così via).

La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone sul quale dovrà essere issata:
BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.
BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento. BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire alla Capitaneria di Porto competente per territorio una proposta di “Piano collettivo di salvataggio” contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell’unità a motore e la sua dislocazione, il numero dei natanti, l’elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l’elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.Il Piano viene approvato dalla l’Autorità marittima competente.In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

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“Possiamo scoprire il significato della vita in tre diversi modi: 1. col compiere un proposito; 2. con lo sperimentare un valore; 3. con il soffrire.” VIKTOR EMIL FRANKL

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