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Mantenimento in ritardo per difficoltà economiche coniuge: nessuna condanna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Luglio 2012
Casi e Sentenze //

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L’EX coniuge/padre, che versi in ritardo l’assegno di mantenimento, non può essere condannato se tale ritardo è dovuto a temporanee difficoltà economiche. E’ quanto ha precisato la Corte di Cassazione (sentenza n. 25596/2012) occupandosi del caso di un papà separato che, pur avendo sempre cercato di pagare entro i termini stabiliti dal giudice, si era trovato in una temporanea difficoltà e, per alcuni mesi, i suoi versamenti erano stati irregolari.

La ex moglie, infastidita dai ritardi, aveva sporto denuncia contro l’ex marito e la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva ritenuto l’uomo responsabile del reato di “sottrazione agli obblighi di assistenza familiare”. Di contrario avviso gli ermellini di Piazza Cavour che hanno, invece, ribaltato il verdetto, evidenziando, innanzitutto, che il reato previsto dall’art. 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), non può essere configurato da qualsiasi tipo di inadempimento e, in secondo luogo, che per una condanna penale è anche necessario che sia accertata una volontà dolosa di sottrarsi all’adempimento degli obblighi di assistenza.

In aggiunta, secondo la Cassazione, perché si possa parlare di reato, non è sufficiente un inadempimento sporadico ma occorre che ci sia un “inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”. Se, quindi, in linea di principio, la violazione della norma penale può ritenersi integrata anche in caso di semplice ritardo, sarà compito del giudice valutarne la gravità e “l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”.

Nel caso di specie, ha precisato la Cassazione nella sua pronuncia, ci sono stati, invece, solo dei ritardi brevi e dovuti a problemi economici temporanei.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo del Foro di Foggia)

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