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La telefonata erotica non può essere configurata come un atto di prostituzione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2012
Casi e Sentenze //

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Cosa sia la prostituzione lo precisa la Corte di Cassazione che, in una recente sentenza, la inquadra in un’attività in cui “…la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine”.

Le conversazioni telefoniche di contenuto erotico, ma fini a se stesse, possono, dunque, non essere assimilate ad attività di prostituzione. A stabilirlo è la sentenza 33564 della Suprema Corte, che evidenzia come le cd. “chiacchierate hard” non vadano assimilate a prestazioni occasionali a sfondo sessuale, sempre che non vengano contestualmente compiuti “atti sessuali” sul proprio corpo.

Piazza Cavour ha espresso tale principio di diritto dopo essere stata chiamata a valutare un’ insolito “triangolo hard” milanese sul filo del telefono. Così la Cassazione ha parzialmente annullato la condanna, subita nei precedenti gradi di giudizio, da parte di un 35enne residente nel capoluogo lombardo, che era stato ritenuto responsabile di aver in qualche modo usufruito delle “prestazioni telefoniche” fornite da una donna. Questa ultima, dietro compenso, eseguiva infatti delle chiamate “vietate ai minori” verso un “cliente” del soggetto imputato che, in questo modo, era stato ritenuto responsabile dalla Corte di Appello di Milano .

Oltretutto, si era accertato, il giovane milanese indicava alla donna impegnata nella “chat erotica” quali affermazioni usare e in che modo comportarsi con il suo interlocutore raggirato, al fine di provocare in esso eccitazione.

Tuttavia la sentenza della Cassazione ha però posto un distinguo: “…Le prestazioni vocali effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene”. In sintesi, la prostituzione esiste anche a distanza, specifica la Corte, anche nei casi di presenza “in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio per via telefonica o attraverso internet (via web-chat)”. Il caso in esame, grazie alle intercettazioni, aveva dunque messo in luce, secondo la Corte Suprema, come i dialoghi convenuti tra le due parti fossero esclusivamente scambi verbali ma non atti sessuali finalizzati all’altrui compiacimento!

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

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