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Anche il Comune, leso nel suo “diritto all’immagine”, deve essere risarcito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2012
Casi e Sentenze //

Palazzo Sa
Manfredonia, Palazzo San Domenico, sede Comune (archivio - luigi.altervista - statoquotidiano)
LA Suprema Corte di cassazione – III sezione civile – con la recente sentenza n.4542, del 22 marzo 2012, ha stabilito che anche il Comune ha il proprio diritto all’immagine, diritto violato dall’inadempimento di un’impresa che si era impegnata a realizzare, in tempo utile per lo svolgimento di attività culturali e teatrali, organizzate dal Comune stesso, una “tensostruttura” in noleggio, che si è, poi, rilevata fatiscente e non idonea all’uso desiderato.

La suddetta controversia, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, ha avuto origine nel 1998, quando il comune di Chieti aveva deliberato di svolgere attività teatrali, ed aveva invitato alcune ditte specializzate a presentare offerte per la costruzione urgente di una tensostruttura da noleggiare. Ma questa struttura transitoria aveva presentato numerose carenze, che avevano reso necessarie la riduzione e infine la cessazione delle rappresentazioni teatrali.

Il Comune avevo perciò chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ed il risarcimento dei danni, compreso il danno all’immagine. Tra sentenza di primo grado ed appello, si era pervenuti dinanzi alla Suprema Corte che, in riferimento al danno all’immagine, quindi quello non patrimoniale, si è espressa sottolineando specifici punti di diritto:
1) in primo luogo,
anche le persone giuridiche, tra le quali gli Enti territoriali, possono essere lesi nei diritti immateriali, quali il diritto all’immagine ed alla reputazione;
2) in secondo luogo, il danno
all’immagine è costituito dalla diminuzione della considerazione e della stima della persona giuridica da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi, con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisce.

Gli Ermellini di piazza Cavour hanno, così, accolto il ricorso del Comune di Chieti, pronunciandosi a sfavore dell’impresa colpevole del fallimento della tensostruttura, condannata a risarcire i danni.

A tale proposito occorre sottolineare un passaggio, contenuto nella sentenza, per cui si evidenzia che il risarcimento del danno all’immagine è calcolato sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 (cioè quello sui Danni non patrimoniali) del Codice civile, e che stabilisce: “…Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge” e che ne ammette l’applicabilità a tutti i danni non patrimoniali, a prescindere dalla circostanza che la lesione sia conseguenza di responsabilità contrattuale o di responsabilità aquiliana (extracontrattuale).

Il Comune otterrà per questo il risarcimento dei danni causati all’immagine dell’Amministrazione e alla sua credibilità politica dalle imprese e dai fornitori inadempienti e negligenti. L’impresa che si è rivelata negligente nell’esecuzione della prestazione pattuita, infatti, oltre al danno patrimoniale è tenuta a rifondere anche il pregiudizio arrecato all’immagine dell’amministrazione locale, che viene lesa nella sua credibilità politica agli occhi dei cittadini.

“Dopo questa sentenza, ora, i Comuni italiani procederanno, senz’altro, a controlli più capillari di tutti gli appalti, sia lavori pubblici che forniture di beni e prestazioni all’Ente, per verificare se da parte delle imprese c’è stato il rispetto della qualità, dei requisiti tecnici, e dei tempi di esecuzione e di adempimento“.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo del Foro di Foggia)

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