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“Il bucato? Obbligo di strizzarlo prima di stenderlo”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2012
Casi e Sentenze //

"Il bucato? Obbligo di strizzarlo prima di stenderlo” (fonte image: ilnostrocondominio)
Foggia – HA impiegato circa dieci anni, ma alla fine ha avuto ragione lei. La casalinga bresciana che aveva “citato” la condomina del piano di sopra in giudizio, si è finalmente vista riconoscere dalla Suprema Corte di Cassazione il diritto a uscire in terrazzo “senza l’ombrello”! Già, perché a scatenare la disputa tra le due signore era stato il “vizietto” della condomina accusata di appendere il bucato sgocciolante proprio sopra la testa dell’inquilina del piano di sotto.

Una contesa giudiziaria dal finale nient’affatto scontato, rimasto in bilico fino all’ultimo, che aveva espresso, nei primi due gradi di giudizio, esiti opposti: sentenza a favore della signora condomina “del piano di sopra” in primo grado, successivamente ribaltata, nel 2006, dalla Corte d’Appello bresciana, che aveva invece riscontrato una struttura troppo rudimentale per costituire una servitù. Ora, infine, l’ultima parola scritta dalla Cassazione che ha “liberato” la signora del piano di sotto dallo “sgocciolio” oggetto della controversia.

Una disputa condominiale in piena regola, sfociata in un caso giudiziario che, in seguito alla recente sentenza 14547 della Corte di Cassazione, ha visto il suo degno epilogo. Non sono poche, infatti, le liti che nascono tra condomini per invasione dello spazio altrui o per “vessazioni”degli altri inquilini: casi in cui la libertà di ciascuno sbatte contro quello dell’altro, e si inquadra nei rigidi regolamenti di convivenza condominiale.

Da oggi, insomma, anche lo sgocciolio dei panni, appesi ad asciugare, viene incluso nelle condotte illecite: la Suprema Corte ha infatti stabilito come “…per creare una servitù di stillicidio, due fili sostenuti da staffe di metallo siano insufficienti a svolgere accuratamente l’operazione”. Già, perché la signora del piano di sopra aveva il vizio di appendere i propri indumenti, appena usciti dalla lavatrice, su due stenditoi improvvisati alla bell’e meglio, montati tra due finestre rivolte verso il cortile interno. Un’abitudine non gradita dalla signora del piano di sotto, la quale, uscendo in terrazzo, trovava di frequente la fatidica “pozzanghera” causata dallo sgocciolio dell’omonima inquilina.

Per tali motivi la condomina del piano sottostante aveva deciso di portare la questione di fronte al Tribunale di Brescia nel novembre 2002, sostenendo la tesi che i due appartamenti fossero appartenuti a un unico proprietario, circostanza questa che aveva generato quella “servitù di stillicidio”, installando gli stenditoi direttamente al piano superiore, senza curarsi troppo dello sgocciolio.

Dopo il recente intervento della Cassazione, però, la cd. “guerra del bucato” tra le due “condomine rivali” è finita, con la vittoria giudiziaria della vittima dello sgocciolamento, che , da ora, potrà impedire all’altra casalinga del piano superiore di stendere la biancheria nello stenditoio “incriminato”.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, che ha confermato la sentenza d’appello “..la semplice presenza di supporti metallici, infissi dall’originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l’immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato”.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

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