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Missioni, “sindaco non è tenuto a previa autorizzazione”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2012
Casi e Sentenze //

Aula Consiglio Comunale di Andria (fonte image: liquida)
IL Sindaco, quale figura istituzionale di vertice, non è tenuto a conseguire una previa autorizzazione prima di effettuare missioniInvero, il Sindaco, a tenore dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è “organo responsabile dell’amministrazione del comune”, in quanto tale superiorem non recognoscens, collocato nella coincidente posizione di Organo dell’Amministrazione che deve valutare l’idoneità del designato a svolgere la funzione al di fuori del territorio comunale e di designato a svolgerla. Tale coincidenza rende del tutto inutile che un Sindaco autorizzi se medesimo mediante un espresso provvedimento. Conseguentemente – trattandosi, nel caso, di un’ipotesi di responsabilità attribuita, in tesi, al Segretario comunale – il funzionario incaricato a liquidare il rimborso delle spese sostenute da un Sindaco per missione effettuata non ha alcun obbligo di subordinare la liquidazione alla presenza, tra gli atti del procedimento, di un espresso provvedimento autorizzatorio, emanato dall’autorizzante nei confronti di se medesimo.

[In sentenza si affermano altresì i seguenti principi: (a) il Sindaco ha ampia discrezionalità nella determinazione di effettuare le missioni stesse e tale discrezionalità, di per sé insindacabile, incontra il limite della razionalità e dell’oggettivo perseguimento di un interesse pubblico specifico, direttamente correlato con le finalità istituzionali dell’Ente e della rappresentatività della comunità di riferimento; (b) l’ampia discrezionalità nel disporre le proprie missioni determina per il Sindaco l’onere particolarmente “stringente” di documentare in modo compiuto le spese per le quali chieda il rimborso; (c) in via di principio, lo smarrimento della documentazione produce gli stessi effetti della mancanza di documentazione (a meno che lo smarrimento sia giustificato da comprovate ragioni di forza maggiore); (d) solo in via eccezionale – come in fattispecie – la carenza di documentazione fa conservare il diritto al rimborso, quando cioè gli elementi fattuali che determinano il rimborso stesso siano oggettivamente e certamente desumibili aliunde]


Redazione Stato

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