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E’legittima l’assunzione del vincitore di un concorso pubblico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Novembre 2012
Casi e Sentenze //

Concorso vigili (archivio, adnkronos)
Concorso (fonte image: adnkronos)
Roma – CON la recente sentenza 16728 del 2 Ottobre 2012 la Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sancisce un importante principio in tema di concorsi pubblici: il diritto del candidato e/o dei candidati vincitori del concorso pubblico all’assunzione secondo l’inquadramento previsto dal bando è subordinata alla permanenza dell’assetto organizzativo degli Uffici interessati da predette assunzioni al momento dell’adozione del provvedimento di nomina.

La pronuncia risolve numerose problematiche, tra cui molte simili a quella oggetto proprio del caso in oggetto: l’assunzione di un candidato vincitore in un ruolo differente (nella specie, una posizione di grado ed inquadramento inferiore rispetto a quella prevista dal bando di concorso) a causa della soppressione dell’Ufficio amministrativo, avvenuto in pendenza di concorso, presso il quale lo stesso avrebbe dovuto prestare servizio.

Spiega la Cassazione Civile come il bando di concorso, essendo preordinato alla conclusione di un contratto con determinati requisiti, costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. Secondo questa specifica disciplina l’offerta diviene irrevocabile dal momento dell’accettazione espressa da parte degli interessati a cui è rivolta. Così, anche in questo caso, l’offerta “modificata” a causa di esigenze strutturali sorte all’interno della Pubblica Amministrazione è divenuta irrevocabile nel momento in cui il candidato vincitore ha accettato di prestare servizio per un ruolo differente rispetto a quello prospettato inizialmente. E’ utile ricordare come i poteri di supremazia tipici del diritto amministrativo decadano nel momento in cui la Pubblica Amministrazione operi nell’ambito del pubblico impiego privatizzato – ipotesi del caso corrente. Essa, in qualità di datore di lavoro privato, risulta così soggetta alla medesima disciplina privatistica generalmente applicata nei rapporti di lavoro paritario.

Sulla base di questo ragionamento la Corte di Cassazione ha ritenuta legittima l’assunzione del candidato vincitore inquadrato in un ruolo diverso rispetto a quello previsto dal bando poiché, in tale contesto normativo, il diritto dello stesso all’assunzione al livello previsto resta subordinato alle esigenze di organizzazione interna dell’ente pubblico. L’intervenuta modifica dell’assetto organizzativo interno causato da esigenze di economicità, funzionalità ed efficacia della Pubblica Amministrazione libera quest’ultima dagli obblighi previsti nell’originale bando di concorso.

La valutazione effettuata dalla Corte esula così dai principi di buona fede e correttezza, i quali principi operano soltanto vincolati ai limiti della previsione contrattuale, e non indipendentemente dal contesto in cui l’accordo di perfeziona. Inoltre, essendo il datore di lavoro una Pubblica Amministrazione, i giudici della Corte Superiore hanno ritenuto la propria interpretazione conforme ai canoni ex art. 97 della Costituzione enunciante il generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, la quale, nell’organizzare i propri Uffici, è tenuta ad osservare criteri di imparzialità, legalità e soprattutto efficacia ed efficienza di operato.

L’azione del datore di lavoro – Pubblica Amministrazione ha quindi, in questo caso, radici costituzionali: esso ha anzi il potere – dovere di intervenire in situazioni in cui si palesi illegittimità di inquadramento o irregolarità di assunzione in genere proprio al fine di ristabilire il corretto funzionamento dell’intero apparato. Tale obbligo non sussiste tuttavia per il caso in oggetto in quanto il comportamento dell’ente pubblico è stato ritenuto pienamente idoneo ed in linea con il dettato civile e costituzionale.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo di Foggia)

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