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Parcheggi: il gestore deve pagare la Tarsu sull’area comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2012
Casi e Sentenze //

Bruno Maizzi (al centro), presidente del Movimento Consumatori durante una recente conferenza stampa (St)
Foggia – A ripresa del servizio del Dir. Rosalia Marcantonio dell’emittente foggiana Teleblù il 3 u.s., Bruno Maizzi presidente del Movimento Consumatori Capitanata, scrive ai Sindaci dei Comuni di Foggia & Provincia “nessuno escluso” per chiedere se le Società che gestiscono sia i parcheggi coperti che, le famigerate strisce blù (per Foggia la “cara” ATAF), elargiscono la prevista TARSU -giuste Sentenze di Cassazione del 2011 n.ri 15950 & 15851 nonché l’ultima la n.ro 13100 del 25.07.2012- e se ad oggi, queste non hanno elargito il necessario Tributo, perché mai richiesto dalle Amm.ni Comunali – Maizzi si chiede – possibile che, i preposti Uffici Comunali, sempre solerti a pretendere dai cittadini, i Tributi relativi a Servizi (anche se spesso carenti e/o addirittura inesistenti…), non abbiano ricevuto immediata contezza di tali importanti sentenze e non abbiano conseguenzialmente provveduto a richiedere il legittimo Tributo?


Per la cronaca, dalle suesposte Sentenze, si evince che, La società che gestisce la sosta a pagamento dei veicoli nelle strisce blu deve pagare la tassa di smaltimento dei rifiuti al Comune proprietario delle strade con riferimento alle aree demaniali concessi in uso. Tali spazi stradali, infatti, non sono soggetti all’uso indiscriminato dei cittadini, cosa che escluderebbe l’imposizione, ma risultano invece sottratti all’utilizzo normale, proprio per la presenza degli stalli per consentire il posteggio delle auto. Nel caso di specie, l’Azienda che gestiva l’area di sosta a pagamento si è vista rigettare il ricorso con il quale ha impugnato l’avviso di accertamento Tarsu ricevuto dal Comune, ovvero la stessa amministrazione che gli aveva concesso in uso le aree demaniali, di proprietà dell’Ente medesimo.


Pertanto, il concessionario dell’area è tecnicamente “detentore”, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del d.lgs. 507/1919 e, quindi, è tenuto al pagamento del tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti. La Corte ha chiarito che il gestore del servizio di parcheggio consistente nella sosta di veicoli sulla pubblica via nell’ambito di spazi delimitati da appositi stalli dipinti sulla sede stradale (c.d. “strisce blu”), è da considerarsi detentore delle relative aree demaniali concesse in uso dal Comune proprietario, dovendo escludersi che detti spazi siano soggetti all’uso indiscriminato da parte dei cittadini, risultando invece vincolati all’uso specifico della sosta: ne consegue che il gestore è tenuto al pagamento della relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


Redazione Stato

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