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Non sempre chi è “fermato” con 5 grammi di cocaina è imputabile per “spaccio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2012
Casi e Sentenze //

Cocaina (Fonte immagine: blogosfere.it)
Roma – E’ stato assolto dall’accusa di spaccio uno studente trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina: secondo il giudice la polvere bianca era destinata per “uso personale”. Ha dell’incredibile una recente sentenza di assoluzione emessa da un giudice di Forlì, nei confronti di uno studente fermato poche ore prima con un quantitativo di droga ben superiore ai limiti massimi consentiti dalla legge.

La storia è quella di un ragazzo trovato in possesso di cinque grammi di cocaina dai carabinieri di Forlì e fermato dopo un breve inseguimento per le vie del centro. Il ragazzo aveva gettato l’involucro con la droga all’interno di una pizzeria in chiusura ma, rinvenuta la cocaina da parte degli uomini dell’Arma, aveva spiegato di aver acquistato poco prima lo stupefacente per uso personale.

La legge prevede, infatti, delle semplici sanzioni amministrative (sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario) per chi viene trovato con un quantitativo uguale o inferiore a 1.6 grammi di cocaina.
Entro tali limiti, la droga viene considerata destinata a “uso personale” e non vi è alcun reato. Oltre tale limite, invece, si presume la finalità dello spaccio e scatta la sanzione penale (reclusione da 6 a 20 anni e la multa da euro 26000 a euro 260000. Art.73, comma 1, D.P.R 309/1990, come modificato dalla L. 21.02.2006 n. 49). .

Tuttavia, anche chi venga trovato con dosi superiori a tale limite può sempre dimostrare l’uso personale. In sintesi, il limite di 1,6 grammi “non fa scattare automaticamente” la sanzione penale per spaccio, ma è sempre concesso all’incriminato dimostrare che la droga, benché superiore al detto limite, era destinata ad un uso proprio. Ed è proprio quanto è successo nel caso in questione, dove il magistrato, sulla base degli elementi probatori presentati al processo, ha assolto il giovane perché il fatto non sussiste.

Ciò che desta molte perplessità è, comunque, la motivazione, piuttosto originale, della sentenza. Secondo il giudice, infatti, il quantitativo detenuto dallo studente, pur se eccedente i limiti legali, era da considerarsi rivolto ad uso personale poiché nei periodi estivi vi è la tendenza a fare scorta di droga: ciò in vista delle maggiori difficoltà di reperimento della cocaina per quanti si trasferiscono in luoghi di villeggiatura. In breve, secondo il giudice, la “scorta estiva” di droga è legale, nonostante possa rappresentare un quantitativo da spacciatore.


Sicuramente la sentenza farà discutere, tanto più in un Paese come il nostro dove il consumo di sostante stupefacenti è tra i più alti in Europa!

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

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