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Il funzionario di banca che conceda “prestiti facili” non può essere licenziato!

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2012
Casi e Sentenze //

Esterno banca (immagine d'archivio, interno18.it)
Roma – LA Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17257 del 10 ottobre 2012, ha affermato che non è legittimo il licenziamento del dipendente “inadeguato” che conceda prestiti facili. La decisione è della sezione lavoro della Corte di legittimità che ha , così, respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’appello di Napoli: il giudice di secondo grado aveva ritenuto illegittimo il licenziamento a carico di un funzionario di banca che aveva deliberato una serie di finanziamenti in favore di soggetti non aventi requisiti adatti.

Gli Ermellini hanno escluso che la sanzione espulsiva fosse adeguata agli addebiti mossi al dipendente. In particolare, Piazza Cavour ha osservato che le mancanze ascritte al lavoratore, ricondotte alla loro effettiva consistenza, denotavano un “indubbio disordine nella attività di gestione delle pratiche di mutuo” e una “inadeguatezza della attività dell’uomo sotto il profilo del risultato”, ma non erano certamente tali da giustificare la sanzione del licenziamento, sanzione che, in una valutazione complessiva della condotta del lavoratore, appariva senz’altro sproporzionata rispetto al grado di responsabilità che esprimevano i fatti come realmente accertati.

Per questo, il Collegio di legittimità ha ribadito che “…per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo di Foggia)

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