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Utilizzo personale telefono d’ufficio: peculato d’uso per dipendente

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2013
Casi e Sentenze //

Foggia – PUO’ incappare nel reato di “peculato d’uso” il dipendente pubblico che faccia uso personale del telefono dell’ufficio. Lo ha evidenziato, di recente, la Corte di Cassazione con una sentenza che molti dipendenti pubblici farebbero bene a tenere in conto . (Cass. sez. unite, sent. n. 19054/2013)

Il peculato d’uso, a differenza del peculato ordinario, si configura quando il soggetto fa uso solo momentaneo della cosa appartenente alla Pubblica amministrazione e la restituisce immediatamente dopo. (art. 314 cod. pen.). Secondo i giudici, affinché il reato sussista, è necessario che le telefonate abbiano un valore economicamente apprezzabile. Non sono, quindi, condannate le telefonate brevi, anche se solo “ricreative” e non dettate da ragioni d’urgenza.

Per misurare la rilevanza delle telefonate ai fini della condannabilità del dipendente chiacchierone si deve fare riferimento al tempo perso al telefono e sottratto al lavoro, e al danno economico dovuto al costo delle chiamate. Quest’ultimo si misura diversamente a seconda del tipo di contratto di utenza telefonica. Il costo sarà maggiore se il contratto prevede una tariffa a consumo e più lieve nel caso di un a forfait.

Il valore economico delle telefonate è sicuramente rilevante
dal punto di vista penale quando il dipendente usa di continuo il
telefono dell’ufficio: più telefonate consecutive possono essere
considerate come un’unica lunga e dispendiosa chiamata!

In passato la Cassazione riteneva che le telefonate prolungate fatte dal telefono dell’ufficio integrassero il reato, più grave, del “peculato ordinario”, che avviene quando il colpevole si appropria della cosa della Pubblica Amministrazione di cui dispone per ragioni di lavoro e non la restituisce. L’appropriazione avrebbe riguardato non il telefono in sé, ma “le energie costituite da impulsi elettronici” di proprietà della Pubblica Amministrazione. ( vedasi Cass. sent. n. 3883/2002)

Con il recente orientamento, invece, questa interpretazione viene superata. Secondo i giudici, infatti, l’abuso di telefonate dall’ufficio può configurare solo peculato d’uso che presuppone un uso solo momentaneo della cosa pubblica.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

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