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Lecite le riprese video in una scuola su richiesta del solo PM

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2012
Casi e Sentenze //

L’AULA di una scuola non può essere considerata al pari di una “dimora privata”, perché è un luogo “aperto al pubblico”. Sulla scorta di questa motivazione la Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la recente sentenza 33593/2012, ha ritenuto legittime le videoriprese, disposte direttamente dal pm, ma senza l’autorizzazione di un Gip, utilizzate al fine di “incastrare” una maestra di 54 anni, accusata di aver maltrattato per mesi i suoi alunni, in una scuola elementare.

La difesa dell’insegnante aveva fatto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza (del 5 aprile 2012) del Tribunale del Riesame di Brescia, che stabiliva l’obbligo di dimora per la maestra, sostenendo la tesi giuridica dell’inutilizzabilità di quelle riprese video.

Le indagini a carico della donna erano scattate dopo la segnalazione dei genitori di tre alunni che avevano detto di aver subito “punizioni corporali” da parte della maestra per diversi mesi. Le riprese video, disposte dal pm avevano dimostrato come la maestra aveva ripetutamente dato “schiaffi al volto e alla nuca, strattoni, poderose tirate d’orecchi e di capelli” ai suoi alunni e per tali ragioni la medesima era stata tratta in arresto.

Anche davanti la Cassazione gli avvocati dell’insegnante avevano sostenuto l’inutilizzabilità delle riprese, perché la scuola era paragonabile ad un domicilio, dove vige la riservatezza e l’autonomia, in quanto l’insegnante durante le lezioni esercita il potere di non far entrare estranei. Per questo, secondo loro, serviva un’autorizzazione del Gip per le riprese video effettuate ed utilizzate in giudizio.

Non l’hanno pensata, invece, allo stesso modo i giudici della Cassazione che hanno confermato l’obbligo di dimora per l’insegnante imputata: “…nel caso in esame deve escludersi che un’aula scolastica possa essere considerata un domicilio trattandosi, infatti, di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata come luogo aperto al pubblico”. Per questo il pm ha potuto procedere “senza alcuna necessità di chiedere l’autorizzazione al gip”.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

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