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Si “ribella” per tutelare propria salute, “illegittimo il licenziamento”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2012
Casi e Sentenze //

(fonte image: btinf)
Roma – IL lavoratore ha il dovere giuridico (art. 20 comma 1 D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ),oltre che morale, di pretendere la tutela della propria salute sul posto di lavoro senza perciò temere che l’esercizio di tale diritto gli possa compromettere il posto di lavoro.

Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Vasto (Chieti) lo scorso 20 settembre, che ha annullato il licenziamento intimato ai danni di un operaio di una nota azienda produttrice di vetro della zona : il lavoratore si era lamentato, in modo fermo e deciso, nei confronti del proprio datore di lavoro, per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute nel luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81del 09.04.2008 coordinato con il D.Lgs. n.
106 del 03.08.2009), a causa della presenza di amianto. Tale comportamento, visto come atto di insubordinazione nei confronti dell’azienda, era stato sanzionato con il definitivo allontanamento dal posto di lavoro.

L’ordinanza ha senza dubbio segnato un ulteriore passo significativo sul piano della difesa del diritto alla salute: il rispetto nei confronti del diritto alla salute ha vinto anche contro una multinazionale come quella in questione, da anni produttrice di vetro nel territorio italiano.


Negli scorsi mesi, sia grazie all’iniziativa dell’O.N.A.(Osservatorio Nazionale Amianto) che a quella dei Cobas, si erano registrate numerose manifestazioni di protesta contro il licenziamento dell’operaio, che già in passato (in qualità di dirigente sindacale) aveva più volte “combattuto” per il rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro.

Stando al precedente qui commentato, il datore di lavoro che non rispetti il diritto alla salute nel luogo di lavoro non può licenziare il lavoratore che contesti tale stato di cose, sia pure in modo acceso; l’eventuale licenziamento pertanto è nullo.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

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