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CASSAZIONE Droga, porto abusivo armi, tesserino falso PS. Cassazione: inammissibile ricorso 63enne di Manfredonia

La Cassazione ha concluso che il ricorso di Gatta non era ammissibile e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bari

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Luglio 2024
Cronaca // Manfredonia //

Roma. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Michele Gatta contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2022 dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva riformato parzialmente la condanna iniziale inflitta dal Tribunale di Foggia il 7 luglio 2020. La vicenda giudiziaria riguarda una serie di reati per i quali Gatta è stato giudicato colpevole.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Foggia aveva originariamente condannato Michele Gatta per diversi reati, tra cui il possesso di sostanze stupefacenti, il porto abusivo di armi e il possesso di un tesserino falso della Polizia di Stato. La condanna includeva una pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione e una multa di 8000 euro, con ulteriori pene accessorie e la confisca di alcuni beni.

In appello, la Corte di Bari aveva riconosciuto la continuazione tra i reati, riducendo la pena a tre anni e sei mesi di reclusione per alcuni capi d’accusa e a otto mesi di reclusione e 2000 euro di multa per altri, revocando alcune delle pene accessorie.

Le motivazioni del Ricorso

Il ricorso in Cassazione presentato da Gatta, tramite il suo difensore, si basava su diversi punti. Uno dei principali motivi del ricorso riguardava il presunto travisamento della prova da parte della Corte d’Appello di Bari. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente le circostanze di tempo, luogo e spazio delle condotte contestate, tutte avvenute durante un controllo dell’auto di Gatta il 21 aprile 2020.

La Decisione della Cassazione

La Suprema Corte, nella sentenza numero 24993 del 2024, ha ritenuto infondato il ricorso di Gatta. Il primo motivo del ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto generico e non sufficientemente specifico rispetto alla motivazione contestata. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e basata sulle risultanze probatorie, inclusa la testimonianza dichiarativa. Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotto solo se il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nel provvedimento di secondo grado. Nel caso di Gatta, ciò non si è verificato.

“Porto d’armi improprio”

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la qualificazione del bastone trovato nel bagagliaio dell’auto di Gatta come arma impropria. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza recente, secondo cui il porto di oggetti specificati nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 110/1975 costituisce reato se avviene senza giustificato motivo. La Corte territoriale aveva giustamente ritenuto che Gatta non avesse fornito un motivo giustificato per il possesso del bastone.

La Cassazione ha concluso che il ricorso di Gatta non era ammissibile e ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari. La decisione sottolinea l’importanza di specificare puntualmente le motivazioni del ricorso e di fornire prove concrete di eventuali travisamenti delle risultanze probatorie nei precedenti gradi di giudizio.

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