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Occulta sua incapacità, contratto interdetto comunque annullabile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2012
Casi e Sentenze //

Occulta sua incapacità, contratto interdetto comunque annullabile (fonte image: nsd)
LA norma di cui all’art. 1426 cod. civ., la quale esclude l’annullabilità del contratto, concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell’occultamento dello stato di incapacità da parte dell’
inabilitato o dell’interdetto.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione , I sez. Civile, con la recentissima sentenza n. 11191 del 4 luglio 2012 con la quale ha precisato che “…L’art. 427 cod. civ. stabilisce i presupposti in presenza dei quali possono essere annullati gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall’interdetto e dall’inabilitato; l’art. 428 cod. civ. prevede i requisiti per l’annullamento degli atti unilaterali e dei contratti conclusi dall’incapace naturale; l’art. 1425 cod. civ. stabilisce l’annullabilità dei contratti conclusi in stato di incapacità legale e di incapacità naturale, nel caso in cui ricorrono le condizioni sancite dalle norme sopra richiamate.

L’art. 1426 cod. civ. stabilisce che non è annullabile il contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età”. “Tale disposizione – evidenzia la Cassazione – stabilendo la deroga all’annullabilità per incapacità legale, esclusivamente con riferimento al minore che con raggiri abbia dolosamente occultato l’età, è norma di carattere eccezionale, ed è perciò di stretta applicazione, di guisa che non può essere estesa ad altre ipotesi non previste dalla norma; d’altra parte, la condizione del minore non è certamente equiparabile a quella dell’interdetto o dell’inabilitato, posto che il minore può essere naturalmente capace di intendere e di volere tant’è vero che l’art. 98 cod. pen. subordina l’imputabilità del minore, che abbia compiuto quattordici anni, alla verifica di tale condizione.”

“Peraltro – conclude la Suprema Corte -, il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell’interdetto o dell’inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che, da un lato, appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità!”.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo, del Foro di Foggia)

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