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Commento offensivo su Facebook: possibile “diffamazione stampa”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2012
Casi e Sentenze //

Facebook (image: networkey.blogspot.com)
Roma – ESTERNARE un commento offensivo, falso, o semplicemente volgare su Facebook è come farlo in una piazza (o forse peggio). Ma si può dire che è come scriverlo su un giornale? Nella sostanza forse si, visto che ormai la bacheca del più famoso social network mondiale è letta quasi quanto un quotidiano nazionale! Tuttavia, la Cassazione ha sempre evitato qualsiasi analogia tra la stampa e Internet : con la conseguenza che al web non si possono applicare le norme penali punitive previste invece per la carta tradizionale.


Ed, infatti, la Suprema Corte , con la sentenza n.. 259 del 3 febbraio 1989, ha affermato con forza il principio per cui “..Ai fini della configurabilità di una fattispecie criminosa come reato commesso con il mezzo della stampa, le definizioni che di stampa e stampati fornisce l’art. 1, l . n. 47 del 1948 non sono suscettibili d’interpretazione analogica e/o estensiva”.


Per esempio, nel caso di “diffamazione su internet”, la cosiddetta aggravante del “mezzo stampa” – nata per i prodotti tipografici, a causa della forte capacità diffusiva del mezzo adoperato e, quindi, della potenzialità lesiva dello stesso – non si applica.I tribunali preferiscono allora utilizzare, in tali casi, l’aggravante del “mezzo di pubblicità” (art. 595 cod. pen. comma 3. richiamato da Cass., sez. V, 27 dicembre 2000) che, comunque, comporta pur sempre un inasprimento della pena.


Ma, recentemente, vanno registrate anche delle decisioni di giudici
assolutamente in contrasto con l’orientamento prevalente, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione. E’ il caso del Tribunale di Livorno che, in totale disaccordo con tutti i suoi colleghi, ha deciso un caso in modo del tutto imprevedibile. Il magistrato ha, difatti, condannato per “diffamazione” con l’aggravante del “mezzo stampa” una giovane che aveva insultato, sul proprio profilo Facebook, il proprio ex datore di lavoro dopo che questi l’aveva licenziata.

La misura del risarcimento alla vittima è stata piuttosto limitata: solo 3.000 euro. In un caso simile di un giovane che aveva insultato la sua ex su Facebook, la misura dell’indennizzo era stata addirittura di 15.000 euro!

Al di là, comunque, delle norme da applicare e della misura delle pene da infliggere, è bene ricordare che con Internet non si scherza. Erroneamente la gente crede che il web sia una spiaggia dove le impronte vengono presto cancellate dalle onde. Non è così. Ogni passo lascia segni indelebili, che possono essere recuperati più o meno facilmente. Per gli utenti abituali, Facebook ha messo a disposizione una pagina di assistenza, utile nel caso di minacce alla sicurezza e alla privacy. Si tratta di una delle pagine meno frequentate dai visitatori del social network e che, invece, dovrebbe essere conosciuta bene. Noi ci limitiamo a ricordarvela: https://www.facebook.com/help?page=203917589649396

(A cura dell’Avvocato Eugenio Gargiulo del Foro di Foggia)

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