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Dia non visibile fuori cantiere? Scatta sanzione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2012
Casi e Sentenze //

Un cantiere (st - archivio)
Roma – ATTENZIONE al cartello che reca dei titoli edilizi necessari ai lavori: se le indicazioni non risultano adeguatamente visibili all’esterno dell’area del cantiere si configura un illecito penale a carico del titolare del permesso di costruire, dell’appaltatore, e del direttore dei lavori.

Mille euro di ammenda a committente, appaltatore e direttore dei lavori: l’indicazione dei titoli edilizi ha finalità di sicurezza oltre che di pubblicità. L’indicazione degli estremi della Dia e dei nomi dei responsabili dell’attività edilizia hanno finalità di sicurezza oltre che di pubblicità. È quanto affermato dalla recente sentenza 40118/12, pubblicata dalla terza sezione penale della Cassazione.

Confermata la condanna per la violazione del testo unico dell’edilizia carico di committente dell’opera, realizzatore materiale dei lavori, e dei due direttori delle operazioni in cantiere: soltanto grazie alla concessioni delle attenuanti generiche riescono, così, ad ottenere la condanna alla pena di mille euro di ammenda, tutto sommato mite!

A far scattare il reato, infatti, basta la segnalazione di un agente di polizia all’autorità giudiziaria e il gioco è fatto. E non è necessario che il cartello manchi del tutto, mentre risulta sufficiente che non sia visibile a tutti. L’indicazione dei titoli abilitativi, invero, non serve solamente a consentire che il terzo interessato possa impugnare l’autorizzazione amministrativa entro sessanta giorni. L’iscrizione prevista dalla legge impone anche l’indicazione dei nominativi di chi è responsabile delle attività nel cantiere proprio perché la lavorazione può comportare rischi per l’incolumità individuale degli operai, ma anche di danni nei confronti di terzi.

Né il committente e l’appaltatore possono scaricare la colpa sul direttore dei lavori: l’obbligo di pubblicare le informazioni previste dal Dpr 380/01 è costituito anche in capo a loro. Non resta che pagare le spese di giudizio più altri mille euro, stavolta alla cassa delle ammende!

(A cura dell’Avvocato Eugenio Gargiulo di Foggia)

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