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ANALISI Morte Camilla. Gup rincara: “Omicidio colposo stradale e falso per induzione continuato in concorso”

“L'analisi degli atti resi disponibili a seguito dell'apertura del giudizio abbreviato non lascia alcun dubbio"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2024
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – “L’analisi degli atti resi disponibili a seguito dell’apertura del giudizio abbreviato non lascia alcun dubbio sulla responsabilità penale dell’imputato riguardo ai reati a lui addebitati, vale a dire omicidio colposo stradale, sebbene attenuato, e falso per induzione continuato, commesso in concorso con il padre Cannone Michele e i suoi due amici”.

È quanto dichiara il giudice delle udienze preliminari Sicuranza a pochi giorni dalla pronuncia della sentenza sull’omicidio stradale dell’avvocatessa Camilla Di Pumpo, avvenuto il 26 gennaio 2022, con la conseguente condanna di Francesco Cannone a 5 anni e 2 mesi.

Il giudice ha depositato le motivazioni della sua decisione, fornendo spiegazioni che ampliano la giustificazione della sentenza. Come riportato dallo stesso giudice per le udienze preliminari: “La circostanza è attenuata poiché l’evento si è verificato anche a causa della violazione dell’art. 145 del Codice della strada da parte della Di Pumpo, la quale, avvicinandosi all’intersezione stradale urbana con via Matteotti, non ha adottato la massima prudenza attraversando l’incrocio a una velocità di 20 km/h, non assumendo quindi una velocità prossima all’arresto in prossimità dell’intersezione stradale e non rispettando l’obbligo di dare precedenza al veicolo proveniente da destra”.

Per quanto riguarda le responsabilità dell’imputato, secondo il giudice, “devono indubitabilmente essere individuate nell’eccessiva velocità con cui il veicolo condotto dall’imputato procedeva al momento dell’urto, accertata a 88 km/h rispetto al limite massimo di 50. Nonostante si debba affermare che l’evento mortale possa essere attribuito anche alla condotta di guida della conducente dell’utilitaria, la quale, oltre a non rispettare l’obbligo principale di dare precedenza, non indossava la cintura di sicurezza (un comportamento che, teoricamente, avrebbe potuto salvarle la vita), ciò non esclude la responsabilità penale di Cannone. La possibile corresponsabilità della vittima può essere considerata solo ai fini del riconoscimento dell’attenuante, limitatamente a tale contesto”.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

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