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Quando il voto è valido? Le direttive del Consiglio di Stato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2014
Casi e Sentenze // Editoriali //

Manfredonia – DOMENICA 25 maggio si vota per le Elezioni Europee e per il rinnovo di molte amministrazioni locali. E’ fatto noto. Meno informazioni invece girano sui giornali e sui social media riguardanti le modalità di voto e i casi di validità del voto in casi dubbi.

Prima di descrivere le eccezioni che maggiormente faranno discutere in sede di scrutigno ricordiamo che lo spoglio delle schede elettorali inizierà alle ore 23:01 della domenica, non appena gli elettori avranno terminato di votare. Il provvedimento di abolizione della pausa notturna fra la votazione e lo spoglio si deve alle politiche di risparmio (spending review) dell’ex ministro Brunetta. Così messi (la domenica i seggi saranno aperti dalle 7) non è difficile immaginare un clima teso negli stessi quando si andrà a discutere a mezzanotte e oltre la validità di questo o quel voto.

Non occorre essere il Mago Otelma per prevedere una notte insonne per molti. Si potrebbe obiettare che una vera passione per la politica richiede questi e altri sacrifici. Certo, a patto di conservare una sufficiente lucidità di pensiero.

Dal 5 maggio sono on line i libretti del Ministero dell’Interno con le Istruzioni per le operazioni elettorali degli uffici elettorali di sezione. In essi sono riportate tutte le operazioni da espletare nei seggi elettorali, comprese le modalità di attribuzione o invalidamento dei voti ritenuti dubbi e contestabili in quanto non è possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore. Rimandando al documento ministeriale elenchiamo di seguito le linee guida decise dal Consiglio di Stato che maggiormente faranno discutere.

Eccole:

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:[…]
– il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell’elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto
(Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n.1897 del 2-4-2001);

non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);

è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);

è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez.VI, n. 157 del 10-3-1989).

Fin qui i casi già acclarati dal Consiglio di Stato negli scorsi anni, ma la situazione che farà più discutere sarà sicuramente quella aperta dalla decisione dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma del 28 marzo 2013 secondo la quale sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l’indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento.

Tale provvedimento va nel senso contrario a quello della giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato (che) ritiene che sia nullo il voto che contenga l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9- 2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell’elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Riassumendo lo scrivere il nome del leader del partito o movimento affianco allo spazio in cui si è votato non costituisce condizione per l’annullamento del voto. Su quale casistica elettorale perderanno il sonno i presidenti, gli scrutatori e i rappresentanti di lista la notte del 25 maggio?

link ai documenti: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/europee_amministrative_2014/index.html

(A cura di Luigi Starace, giornalista, direttore stigmamente – Redazione Stato)

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