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Introdotto obbligo di soccorrere gli animali investiti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2012
Casi e Sentenze // Manfredonia //

Un cane, immagine generica (petsblog.it)
Roma – DAL 27 dicembre entra finalmente in vigore il decreto attuativo del Ministero dei Trasporti (in Gazz. Uff. n. 289/12) alle riforme del codice della strada, approvate nel lontano 2010: diventa, quindi, obbligatorio per legge soccorrere gli animali che sono stati investiti su una strada.

L’automobilista che investa un cane o un gatto in strada è, da fine dicembre, obbligato a fermarsi e non può più far finta di nulla, tirando diritto. Addirittura,viene equiparato dalla norma di legge lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la sirena e il lampeggiante per le autoambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.


Dovranno essere altresì allestite delle autoambulanze veterinarie con specifiche attrezzature che saranno stabilite dal Ministero della Salute. La norma prende atto del cambiamento del comune sentire delle persone verso gli animali, “elevando” questi ultimi al rango di comuni pedoni.

Se, fino a ieri, si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale ferito si passava un incrocio con il rosso, da fine dicembre si potrà, invece, fare perché in stato di necessità, al pari come se si stesse salvando una vita umana!!!

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo )

7 commenti su "Introdotto obbligo di soccorrere gli animali investiti"

  1. hanno fatto bene a imporre questa legge.al mio cane quando lo hanno investito quel m…….. a dirato dritto.io non ho fatto intempo a prendere il numero di targa perche’ correva a una velocita’ estrema.meno male che il mio cane non ha provocato ferite gravi.si e fatto male solo un po’sopra l’occhio.

  2. una domanda, chi dobbiamo chiamare in un caso simile? per esempio: una ragazza investe un cane di grosse dimensioni su una SS, ha paura dei cani e oltretutto il cane è più grande di lei. Che fa?

  3. In caso di investimento di animali e grazie alla nuova normativa, si potrà chiamare il 118 che invierà l’animale presso il più vicino pronto soccorso dove riceverà le cure più adatte a lui … che non agli esseri umani!!!

  4. Da: Avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Commette il reato di maltrattamenti chi produce “film hard” utilizzando animali !

    La zooerastia (o zoorastia o zoofilia erotica), ovvero il “piacere” di avere rapporti sessuali con un animale è ora considerato dalla legge come un reato che rientra tra i maltrattamenti.

    La Suprema Corte di Cassazione- sezione Penale – ha confermato, infatti, la sentenza di condanna per zooerastia nei confronti di un allevatore bolzanino finito nei guai per alcuni film a luci rosse girati nel suo allevamento di San Genesio, in Alto Adige. È stata quindi ribadita la linea dei giudici di primo e secondo grado, secondo i quali il sesso con animali è una forma di maltrattamento.

    Si tratta della prima sentenza di questo tipo in Italia dove, al contrario che in Germania, Austria e Olanda il codice non prevede questo tipo di reato. Sempre la Cassazione ha rinviato alla Corte d’appello di Trento il capo d’imputazione della sostituzione di persona per la vendita di cani online. La pena di due anni dovrà quindi essere rideterminata. Nel processo si era costituita parte civile la Lav.

    Non è una novità dal punto di vista storico- culturale purtroppo: già nell’antichità era considerata una prassi da rappresentare anche in dipinti e decorazioni varie, o raccontare nei miti. Il problema è che si tratta di un fenomeno ancora oggi molto diffuso, come le associazioni animaliste (AIDAA in primis) evidenziano, più di quanto se ne parli. E’ un argomento che crea imbarazzo, o peggio ilarità e sul quale si tende a sorvolare, ma il fatto che esista non solo la pratica sessuale con un cane, un gatto o altro animale domestico(di certo non consenziente) bensì anche il commercio di filmini e foto hard la dice lunga.

    In primo e secondo grado all’allevatore era stata comminata anche la sanzione accessoria nella misura massima prevista dalla legge: l’allevatore per tre anni non potrà esercitare attività di trasporto, commercio o allevamento di animali. Infine gli animali, salvi e confiscati, potranno rimanere con le famiglie che li hanno accolti.

    La zooerastia è considerata dagli esperti come una perversione sessuale, ma non per questo va giudicata come una malattia non perseguibile per chi la pratica! E’ comunque una forma di violenza ed abuso. Ma chi specula economicamente su questo non ha neppure la scusante psicopatologica e allora la condanna apportata ci sembra anche abbastanza lieve!!!
    Foggia, 17 dicembre 2012 Avv. Eugenio Gargiulo

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