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Il “decreto del fare” reintroduce la mediazione obbligatoria

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2013
Casi e Sentenze //

Conciliazione, mediazione, immagine d'archivio (fonte image: conciliatorebancario)
Fonte image: conciliatorebancario
Foggia – IL “decreto del fare” reintroduce la mediazione obbligatoria: ora tutti gli avvocati esercitanti diventano, di diritto, mediatori !!!

Il Governo “Letta” ha reintrodotto, con decreto, la mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria: il provvedimento che ha reinserito il tanto discusso istituto è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, lo scorso sabato 15.06.2013, con il decreto detto “Decreto del Fare”.

Nel ripristinare la mediazione civile obbligatoria, il Governo ha intesto accogliere le proposte che erano state avanzate dall’avvocatura. Ecco quindi le diversità della nuova mediazione rispetto a quella che, invece, lo scorso ottobre, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale. In primis, non rientreranno nella mediazione obbligatoria le liti relative ai danni da circolazione stradale. Restano confermate invece le altre materia, dal condominio alle successioni.

Sono quindi comprese le cause relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Viene, altresì, introdotta una mediazione prescritta dal giudice, che opera fuori dai casi della mediazione obbligatoria preventiva, e sempre per quanto attiene ai diritti disponibili. Si tratta di una mediazione “endoprocessuale”, da parte del giudice che deve formulare una sua proposta transattiva: la parte che rifiuta senza motivo si espone al rischio di eventuali responsabilità processuali in quanto il suo rifiuto della proposta costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.

La mediazione sarà interamente gratuita per tutti i soggetti che, nel corrispondente giudizio, hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio. Per i restanti casi è prevista la “forfettizzazione” e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare.

Viene previsto un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione. La mediazione avrà una durata di massimo tre mesi invece di quattro. Decorso tale termine, il processo potrà essere iniziato o proseguito.

Per divenire titolo esecutivo e per potersi iscrivere ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti. Dunque, è stato accolto l’accorato appello proposto dalla avvocatura della necessità della presenza dei legali alla conciliazione.

Novità fondamentale introdotta dal “decreto del fare” è che gli avvocati, che esercitano la professione, saranno considerati, di diritto, con la qualifica di mediatori. Con buona pace di quanti, invece, in passato, avevano speso elevati importi per i corsi di formazione.

Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a mille euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10 mila euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50 mila euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore. E chi non partecipa alla mediazione paga una somma pari al contributo unificato per la lite.

(A cura delll’Avv. Eugenio Gargiulo)

4 commenti su "Il “decreto del fare” reintroduce la mediazione obbligatoria"

  1. Inserire mancato accordo,per espressa mancata volontà mediatoria.
    Ritengo che , un palese comportamento non mediatorio , di una delle due parti , possa dare atto al mediatore di procedere di sua iniziativa per stilare un accordo per mancanza di volontà mediatoria di una parte.
    In quanto una parte , partecipante , non ha espresso reali volontà mediatorie.
    Se questo accordo , stilato dal Mediatore , viene ritenuto equo anche dal giudice , sia automaticamente trasformato in sentenza.
    Ritengo inoltre che la mancata partecipazione alla mediazione , debba essere intesa come contumacia mediatoria , e non dare diritto a procedere.

    Marco M.

  2. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: Inserire , nella mediazione obbligatoria , il mancato accordo, per espressa mancanza di volontà mediatoria.
    Ritengo che , un palese comportamento non mediatorio , di una delle due parti , possa dare atto al mediatore di procedere di sua iniziativa per stilare un accordo per espressa mancanza di volontà mediatoria di una parte.
    In quanto una parte , partecipante , non ha espresso reali volontà mediatorie.
    Se questo accordo , stilato dal Mediatore , viene ritenuto equo anche dal giudice , sia automaticamente trasformato in sentenza.
    Ritengo inoltre che la mancata partecipazione alla mediazione , debba essere intesa come contumacia mediatoria , e non dare diritto a procedere.

  3. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Con il “Decreto del Fare”, ora previsto un indennizzo per il ritardo del procedimento amministrativo!

    Nella riunione del 15 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato un decreto legge che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, denominato“Decreto del Fare”.

    Tra i vari interventi contenuti nel provvedimento, spicca la previsione di un indennizzo in denaro a cui le imprese (e successivamente anche i privati) avranno diritto nel caso in cui la pubblica amministrazione ritardi nella conclusione del procedimento.

    Nello schema del provvedimento, reso noto dal Governo tramite un comunicato, tra le misure a sostegno delle imprese, si legge infatti che “viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata”.

    L’obiettivo di tale previsione è sicuramente quello di garantire tempi certi di chiusura delle procedure, attraverso una semplificazione e velocizzazione dei procedimenti stessi. Scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione del provvedimento si avrà dunque diritto ad un indennizzo di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro (il tetto massimo è però stato dimezzato rispetto a quello previsto all’interno della bozza del decreto precedente all’approvazione!).

    Per il momento tale misura sarà avviata in via sperimentale con riferimento alle sole imprese, per poi essere estesa, fra circa un anno, anche ai singoli cittadini.

    Secondo quanto indicato nel comunicato del Governo, alla scadenza del termine del procedimento, il funzionario inadempiente dovrebbe essere sostituito da un soggetto responsabile del potere sostitutivo, al quale, in caso di mancata conclusione, spetterà il compito di liquidare la somma dovuta a titolo di indennizzo.

    Nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato avrà diritto a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento della somma, e la conseguente liquidazione, attraverso una procedura semplificata che dovrebbe evitare un eccessivo dilungamento dei tempi.

    Affinché tale strumento, sicuramente utile in astratto a dissuadere le P.A. da eventuali ritardi, sia effettivamente applicabile è necessario, però, che i tempi del singolo procedimento siano resi conoscibili in modo chiaro e inequivocabile da parte dell’amministrazione procedente.
    Foggia, 20 giugno 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

  4. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    La Corte di Giustizia Europea evita di pronunciarsi sulla legittimità o meno della “mediazione obbligatoria”!

    E’ una “telenovela” degna della migliore tradizione sudamericana quella che sta investendo, da qualche anno, la “mediazione civile obbligatoria”.
    Dopo la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, intervenuta nello scorso anno, e la successiva e recentissima reintroduzione da parte del Governo Letta, è appena arrivata l’attesa sentenza della Corte di Giustizia Europea, chiamata, qualche tempo fa, a pronunciarsi sulla “euro-legittimità” dell’istituto rispetto alle norme UE.

    In breve vi è stato un nulla di fatto, o meglio: il contesto normativo italiano -osservano i giudici di Lussemburgo – è cambiato rispetto al momento della rimessione della questione alla Corte, essendo appunto intervenuta la sentenza della Consulta. Pertanto la Corte non può pronunciarsi. Sentenza di non luogo a procedere, dunque, poiché il quadro attuale non è più quello descritto dal giudice di rinvio.

    È questo l’esito della sentenza appena pubblicata dalla Corte di Giustizia e tanto attesa dagli operatori del diritto. ( così Corte Giustizia Europea sent. C-492/2011 del 27.06.13.)

    In fin dei conti si tratta di un “pareggio”, in quanto la Corte non dice né se la mediazione sia “euro-compatibile”, né se non lo sia. Tutto lascia piuttosto pensare che la questione verrà riproposta di nuovo, alla luce delle recenti modifiche introdotte con il decreto del “fare”. (DL 69/2013.)

    Qualcosa, però, i giudici comunitari l’hanno detta. La sentenza in commento ricorda come, in base alle norme europee (Direttiva 2008/52/CE), per “mediazione” si intenda un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

    La Corte Europea prosegue nel ritenere che “il legislatore nazionale ben può rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”.

    Dunque, tutto da rifare anche davanti alla Corte di Giustizia, in attesa di una sua prossima pronuncia sullo spinoso argomento di diritto.
    Foggia, 27 giugno 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

  5. Dovrebbero controllare anche coloro che dichiarono di avere delle dipendenze alla prima casa. Si capita che la casa si trova in una via e la dipendenza in un’altra all’altro capo della città. E quanti ne sono. Anche nella casta.

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