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Non è previsto che il “Telelaser” rilasci la ricevuta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2012
Casi e Sentenze //

Sistema rilevamento Telelaser (st - Ph: amicipolstrada)
Roma – CHI l’ha detto che il telelaser debba rilasciare lo “scontrino”? In realtà il dispositivo di controllo elettronico non deve, per legge, assicurare uno scontrino che riporti il dato rilevato. In sintesi, l’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità non deve fornire un riscontro cartaceo della violazione del codice della strada rilevata a carico dell’automobilista che correva troppo.

È sufficiente che l’agente della polizia municipale o della “Stradale” legga al display l’indicazione degli (eccessivi) chilometri orari cui procede il veicolo multato: l’attività dell’accertatore è assistita da fede privilegiata (presunzione giuridica semplice)!

È quanto statuito dalla recente ordinanza 13894/12, pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione, con la quale è stato accolto il ricorso dell’ente impositore. Con la detta ordinanza, la Suprema Corte ha deciso nel merito: il trasgressore che si è opposto alla sanzione amministrativa dovrà pagare anche le spese di giudizio oltre che la multa.

Per legge, non esiste nessuna disposizione normativa secondo cui le apparecchiature elettroniche, come il telelaser, debbano anche essere munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione cartacea dell’accertamento dell’infrazione, con modalità automatiche come la ripresa dell’immagine visualizzata sul display, o la riproduzione meccanica dei dati visuali.

In sintesi, niente scontrino o fotografia, insomma, considerato che gli stessi apparecchi per il rilevamento automatico possano costituire fonte di prova, se debitamente omologati. Inutile, quindi, mettere in dubbio ciò che il vigile o il poliziotto ha letto sullo schermo del telelaser: non si tratta di percezioni sensoriali che implicano margini di apprezzamento individuale, mentre il verbale redatto, in forza di quanto constatato di persona dall’agente rilevatore, fa prova fino a querela di falso!!!

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo di Foggia)

1 commenti su "Non è previsto che il “Telelaser” rilasci la ricevuta"

  1. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Illegittima la contravvenzione per eccesso di velocità constatata attraverso lo “scout speed” se è mancata la contestazione immediata da parte della polizia municipale!

    Sono nulle le multe effettuate con lo “scout speed”, ossia il laser montato sull’auto della polizia municipale e poi puntato contro le auto provenienti dal senso opposto di marcia. L’uso di tale dispositivo – che peraltro salva i motociclisti che superano i limiti, visto che sulle moto la targa anteriore non è prevista – è illegittimo se non è previamente segnalato e se la contravvenzione non viene contestata immediatamente.

    Ad affermarlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Este

    Secondo il magistrato onorario, il fatto che il rilevamento elettronico non sia segnalato sulla strada impone la contestazione immediata al trasgressore. (G.d.P. Este, sent. n. 20/2014).

    Non basta che il Comune abbia dato notizia, dell’utilizzo di tali sistemi di controllo elettronico della velocità, sul proprio sito web e sui giornali: tale forma pubblicità non è sufficiente, ma è necessario invece il preavviso sul tratto percorso dell’automobilista.

    L’amministrazione pubblica, infatti, è libera di utilizzare le nuove tecnologie, ma deve evitare ogni “sorpresa ingannevole” all’utente della strada. Una sorpresa che potrebbe derivare, all’utente della strada, proprio dall’utilizzo della foto scattata contro di lui ed a sua insaputa: il che potrebbe riversarsi in una violazione della sua riservatezza. Insomma: fare una foto all’automobilista ignaro potrebbe violarne la privacy. Ecco perché l’obbligo di preventiva comunicazione risulta quanto mai necessario, e va segnalato sulla strada stessa e non solo attraverso i media, specie se locali.
    Foggia, 25 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo

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