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Dipendente ufficio tecnico rinviato a giudizio, Tar: sospendere

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2012
Casi e Sentenze //

Municipio Monteparano (Ph: oltrepress.it)
Roma – “(…) Ha infatti ragione l’amministrazione appellante a sostenere che nel caso di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro il potere di sospensione cautelare è riconducibile al potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale su detti fatti, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell’amministrazione”. I magistrati del Consiglio di Stato di Roma – Sezione Quinta – ha accolto il ricorso del Comune di Monteparano (TA), contro V.M. relativa alla riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01655/2002, resa tra le parti, concernente sospensione cautelare dal servizio di dipendente comunale.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Fabio Franconiero.

In particolare, con la sentenza appellata il TAR Puglia – sez. staccata di Lecce aveva accolto il ricorso di M.V., responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Monteparano, per l’annullamento della delibera di Giunta n. 366 del 5 settembre 1997, con la quale veniva disposta la sua sospensione cautelare dal servizio perché “sottoposto a quattro procedimenti penali, uno dei quali sfociato nel rinvio a giudizio.

Il Tribunale adito accoglieva il motivo nel quale era stata dedotta la violazione dell’art. 27, comma 2, del C.C.N.L. del 6 aprile 1995 per il comparto Enti locali, a causa della mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di pervenire alla sanzione disciplinare del licenziamento. In appello il Comune soccombente aveva chiesto la riforma della sentenza, criticando la lettura data dal Giudice di primo grado alla citata previsione di C.C.N.L: “(…) la prognosi sull’applicabilità della sanzione espulsiva non è imposta nel caso, come quello oggetto di giudizio, in cui i procedimenti penali concernono fatti ‘direttamente attinenti al rapporto di lavoro’”, “ma la diversa ipotesi, parimenti contemplata dalla norma contrattuale, di fatti diversi, come evincibile dalla formulazione letterale della stessa ed in particolare dall’impiego della disgiuntiva “o”.” M.V. si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, “ribadendo che l’art. 27 cit. impone all’amministrazione di emettere il provvedimento di sospensione solo nei casi di maggiore gravità, tali da sfociare poi con la sanzione risolutiva del rapporto di impiego”.

Per il Tar “ha infatti ragione l’amministrazione appellante a sostenere che nel caso di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro il potere di sospensione cautelare è riconducibile al potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale su detti fatti, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell’amministrazione. Tale interpretazione è avvalorata dalla formulazione letterale, in cui le due ipotesi sono grammaticalmente distinte attraverso la disgiuntiva “o””.

Redazione Stato

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