Edizione n° 5445

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Passare il casello senza pedaggio, “truffa aggravata continuata”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Novembre 2012
Casi e Sentenze //

Casello autostradale (archivio, St)
Foggia – POICHE’ l’art. 176, comma 17, del codice stradale, il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, espressamente e inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa.

E’ il principio ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 44140/2012.

Il caso in esame riguarda un camionista che per ben 28 volte aveva passato il casello autostradale senza pagare il pedaggio. Il Tribunale di Pistoia dichiarava il camionista responsabile dei reati di truffa aggravata continuata e insolvenza fraudolenta continuata. Avverso tale pronuncia, il camionista ha promosso ricorso per Cassazione, ma, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Infatti, il giudice di appello ha evidenziato correttamente tutti gli elementi acquisiti che portano a una piena attribuibilità delle condotte contestate al ricorrente, il quale per ben 28 volte ha dichiarato all’addetto del casello autostradale, all’uscita, di aver perso il biglietto, di non aver soldi per pagare e quindi non ha pagato (reato di insolvenza fraudolenta per un ammontare complessivo di Euro 1.366,93) e per ben sette volte si è accodato a veicoli dotati di telepass riuscendo così a sfilare sulla scia dell’automobile che lo precedeva prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata (reato di truffa aggravata per Euro 314,11).

L’insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perché la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all’inadempimento dell’obbligazione, in violazione di norme comportamentali. Ora, il giudice di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ben evidenzia in cosa consistano gli artifici e raggiri, l’imputato ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass, poi si è posto sulla scia dell’autovettura che lo precedeva riuscendo a uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse.

Il giudice di appello ha anche rilevato quale è l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per la parte offesa, consistente nel consentire l’uscita dalla sede autostradale a un veicolo il cui conducente non ha assolto, all’obbligazione di pagamento assunta e in che modo l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati. Anche per quanto riguarda gli episodi di insolvenza fraudolenta la Corte ritiene che il giudice di appello abbia fatto corretta” applicazione di principi consolidati, secondo cui l’art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti.

In particolare il reato di insolvenza fraudolenta, in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell’automobilista, dell’obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete, non è escluso né dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, né dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

1 commenti su "Passare il casello senza pedaggio, “truffa aggravata continuata”"

  1. E questo furbetto è sistemato. Ma quanto costa al sistema ogni furbetto? Tre gradi di giudizio, sovraffollamento delle aule giudiziarie, ritardi delle sentenze “importanti” etc. etc. Ma non sarebbe più giusto che in casi come questi di chiara violazione delle regole e di abuso dei mezzi di difesa, a pagare fosse condannato anche l’avvocato che lo ha difeso? Come facciamo poi a chiedere che ci sia la responsabilità personale dei giudici se i primi a non rispondere personalmente sono i difensori? E’ possibile tollerare che sia “tutto ammesso” ciò che non è espressamente vietato? (mi riferisco alle tecniche di difesa che in molti casi sono di attacco alla giustizia). La deontologia degli avvocati, lo sappiamo tutti, è prossima allo zero. Perchè dobbiamo subire ancora questa ingiusta punizione? Avvocato Gargiulo lei che ne pensa?

Lascia un commento

La fede non è la convinzione che Dio farà quello che vuoi. E’ la convinzione che Dio farà ciò che è giusto. (Max Lucado)

Anonimo

StatoQuotidiano sei tu!

StatoQuotidiano, fondato nell'ottobre 2009, si basa sul principio cardine della libertà d'informazione, sancita dall'art. 21 della Costituzione.

Il giornale si impegna ad ascoltare la comunità e a fornire informazione gratuita, senza sostegno di classi politiche o sociali.

Ai lettori che ci seguono e si sentono parte di questo progetto, chiediamo un contributo simbolico, per garantire quella qualità che ci ha sempre contraddistinto!

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce, articoli, video, foto, richieste, annunci ed altro.

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.