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Imposta comunale anche sul mezzo pubblicitario

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Agosto 2012
Casi e Sentenze //

Imposta comunale anche sul mezzo pubblicitario (ST- ld.info)
L’IMPOSTA comunale si applica non solo sul messaggio pubblicitario ma anche sul mezzo con il quale viene effettuata la pubblicità. È infatti assoggettata al pagamento del tributo la superficie complessiva di cartelli, insegne, locandine, targhe e stendardi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 12684 del 20 luglio 2012. Per i giudici di legittimità, la misura dell’imposta relativa alla pubblicità che contiene la riproduzione del marchio commerciale va calcolata tenendo conto delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, compresa anche la parte non coperta dal marchio, «se quest’ultima abbia – per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all’altra – le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

Dunque, se l’intera facciata di impianto è utilizzata per la pubblicità, l’imposta deve essere calcolata sulla totalità della superficie. Il decreto legislativo 507/1993, che contiene la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, all’articolo 12 dispone la tassazione da parte del comune della pubblicità effettuata nel suo territorio mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o con qualsiasi altro mezzo. Sono soggetti all’imposta solo i messaggi pubblicitari effettuati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni. Ex lege, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o comunque finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Sono invece esclusi dal pagamento del tributo i messaggi privi di contenuto pubblicitario e di qualsiasi interesse economico, vale a dire le comunicazioni di natura ideologica.

La Cassazione ha affermato che quando in un cartello viene indicato il luogo di esercizio dell’attività di un’impresa non si è di fronte a un messaggio pubblicitario. Cosa diversa è se vengono propagandate le merci, i prodotti o i servizi relativi all’attività economica esercitata. In questo caso si è in presenza di un messaggio pubblicitario.

Fonte Italiaoggi

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