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Primo sì al demanio fra canoni e ‘valorizzazioni funzionali’

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2010
Economia //

Decreto attuativo federalismo demaniale, si quasi bipartisan dalla commissione bicamerale
Decreto attuativo federalismo demaniale, si quasi bipartisan dalla commissione bicamerale
Manfredonia – PARERE favorevole e quasi bipartisan: all’ok di Lega e Pdl, relativamente al primo decreto attuativo del federalismo fiscale, il cosiddetto federalismo demaniale (che aveva già ricevuto il via libera della commissione bicamerale, mentre oggi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri) si è associato anche quello dei rappresentanti dell’Idv, con la sola “astensione” (sofferta) dei Democratici. No secco invece dai Centristi: tanto dall’Udc di Pierferdinando Casini quanto dall’Api di Francesco Rutelli.

DEFINITO pertanto il decreto sul demanio con il trasferimento a titolo gratuito dei beni statali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che saranno tenuti ora a garantirne la loro “massima valorizzazione” Approvazione Governo e Il comunicato del Cdm

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ad inizio seduta, il Consiglio ha osservato un minuto di commosso silenzio in memoria del sergente Massimiliano Ramadù e del caporalmaggiore Luigi Pascazio, vittime di un attentato in Afghanistan, ricordando l’impegno che il contingente italiano pone in atto nella missione di pace nell’area, accanto alle Forze internazionali. Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato in via definitiva (su proposta dei Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli, Fitto e Ronchi) il decreto legislativo concernente l’attribuzione a Regioni ed Enti locali di un loro patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge n. 42 del 2009 Legge 42 del 2009, articolo 19 . Approvato dunque il primo decreto legislativo di attuazione della legge sul federalismo fiscale. Il testo approvato recepisce i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

OGGETTO DELL’ATTRIBUZIONE a favore di Regioni ed Enti locali i beni del demanio marittimo (la bicamerale ha fatto richiesta di una normativa dello Stato con criteri trasparenti sui canoni per le concessioni balneari e di fare partecipare i comuni ai proventi dei canoni stessi – dunque alle regioni ma in futuro saranno coinvolti i comuni), idrico (una parte dei proventi alle province, alle quali spettano anche i bacini chiusi – i fiumi sovraregionali resteranno allo stato, i laghi s. allo Stato), gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere (al tempo stesso viene specificato che tanto i giacimenti petroliferi e di gas naturale, quanto i siti di stoccaggio resteranno dello Stato) e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili ad essi collegati. Dunque per ragioni di prossimità i comuni saranno destinatari privilegiati di palazzi e terreni oggi statali. Come dei beni culturali per i quali è stato previsto un accordo di valorizzazione con il ministero, oltre che per le caserme dismesse dalla Difesa.

ESCLUSI DALL’ATTRIBUZIONE: fiumi e laghi di ambito sovraregionale, salvo per questi ultimi che vi sia intesa tra le Regioni interessate; i beni della Difesa e i beni culturali, nei termini già previsti dalla normativa vigente; la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale; gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale (tuttavia le aree dei grandi porti ‘non più funzionali all’attività portuale’ potranno andare ai comuni per essere riqualificate), le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali.

ALLE REGIONI i beni del demanio marittimo e del demanio idrico, con la sola eccezione dei laghi chiusi che sono attribuiti alle Province, così come le miniere.

ALLE PROVINCE sarà inoltre garantita una quota dei canoni del demanio idrico trasferito alle Regioni.

SCHEMA – Ai comuni gli immobili dismessi della Difesa, palazzi e terreni, canoni per concessioni balneari, le aree dismesse dei grandi porti.

Alle Province: miniere (con giacimenti petrolio e gas naturale e siti stoccaggio a Stato) e bacini chiusi; alle regioni: laghi, fiumi, demanio marittimo.

DATI E DATE: DAL 21 NOVEMBRE L’ELENCO- Il patrimonio disponibile in miliardi è di 1,88 per i terreni, 1,35 per i fabbricati: 3,23 + concessioni sulle spiaggie (canoni riscossi), per un totale di 97,8 milioni di euro. Come funziona (Sole 24Ore): entro il 21 agosto 2010 le amministrazioni che hanno in uso beni statali ne chiedono l’esclusione all’Agenzia del Demanio; entro il 21 novembre 2010 uno o più Dpcm pubblicano l’elenco degli immobili da cedere e il possibile ente assegnatario. Entro il 21 gennaio 2011 la regione, la Provincia o i comune individuati dallo Stato, per il trasferimento del bene, presentano una richiesta motivata di attribuzione all’Agenzia del Demanio che potrà gestire anche i beni rimasti inoptati. Entro il 21 marzo 2011 un ulteriore Dpcm dichiara l’assegnazione del bene che avrà effetto dalla pubblicazione sulla G.U. Entro il 21 maggio del 2011 un Dpcm fare luce sull’elenco dei beni della difesa non indispensabile alla sicurezza nazionale che saranno dismessi. Dal 1^ gennaio 2012 ogni 24 mesi un Dpcm individuerà e collocherà gli ulteriori immobili resisi nel frattempo disponibili.

PER I COMUNI – Ai Comuni sono attribuiti in particolare beni immobili non demaniali; l’attribuzione dei beni non demaniali ha luogo sulla base delle richieste degli enti territoriali, che debbono indicare le modalità e i tempi di utilizzo; i beni non richiesti confluiscono in un patrimonio vincolato e sono valorizzati e alienati, sulla base di accordi tra Stato e Regioni o Enti locali, entro trentasei mesi; mantengono comunque il carattere demaniale, a maggior garanzia dell’interesse pubblico, i beni trasferiti del demanio marittimo, idrico e aeroportuale. Per gli altri beni trasferiti può essere disposto dallo Stato il mantenimento nel demanio o nel patrimonio indisponibile; in ogni caso, l’eventuale sdemanializzazione continua ad essere dichiarata dallo Stato;i beni attribuiti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali possono essere alienati solo dopo la loro valorizzazione attraverso le varianti allo strumento urbanistico.

IL FONDO IMMOBILIARE – i beni trasferiti agli enti territoriali possono, dopo l’approvazione delle varianti urbanistiche, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, (comunque chiusi, sotto il controllo della Consob, fondi immobiliari ai quali può partecipare anche la Cassa depositi e prestiti). Per attivare il fondo immobiliare, strumento finanziario oggi ritenuto fra quelli più efficaci, servono asset per almeno 30-40 milioni di euro: bassissima dunque (1%) la quota dei comuni in grado di attivarne uno. Da ricordare il caso unico di valorizzazione (Puv) lanciato in Liguria (fonte: Sole24ore) con il protocollo d’intesa nel maggio 2007, anche grazie ad una forte regia regionale: 34 immobili (caserme, poligoni, fortezze e magazzini) collocati in 18 comuni, per un totale di 1,3 milioni di metri quadrati.

Con cadenza biennale possono essere attribuiti ulteriori beni; attraverso consultazioni tra Regioni, Enti locali e Amministrazioni periferiche statali sarà garantito l’utilizzo ottimale dei beni pubblici; non vi saranno oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche; sarà garantita la corrispondenza tra dotazione di risorse e personale e attribuzione di funzioni, in modo da evitare duplicazioni di strutture e incremento di spese; le maggiori risorse derivanti a Regioni ed Enti locali dall’alienazione o dalle quote dei fondi immobiliari saranno destinate, per il 75%, alla riduzione del debito dell’ente, e per la parte residua alla riduzione del debito statale; ogni alienazione di immobili da parte delle Regioni o degli Enti locali sarà preceduta dall’attestazione della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

E’ stato inoltre stabilito che, in caso di intesa, vanno alle Regioni: il Quirinale, i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato e alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale. Le reti stradali di interesse statale (ad esempio la Cassia, l’Aurelia o la Salaria), ma anche la competenza sullo stoccaggio del gas, le concessioni idroelettriche e le piattaforme petrolifere.

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