Edizione n° 5391

BALLON D'ESSAI

STIVALE // Domina l’anticiclone africano, temperature oltre i 40 gradi
8 Luglio 2024 - ore  14:55

CALEMBOUR

DICHIARAZIONI // Gattino giù dal ponte, Salvini “inasprire pene. Sono criminali”
8 Luglio 2024 - ore  13:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Ordigni bellici nel Golfo, studi, ditte e azioni passate

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2010
Manfredonia //

Ordigni bellici, mare Molfetta
Ordigni bellici, mare Molfetta , immagine da Liberatorio.it
Prescrizioni e divieti – Il rappresentante legale della GESPO Srl, il legale rappresentante della “STES” Snc, i Comandanti delle unità impegnate nei lavori in questione, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza e il Responsabile dell’attività subacquea dovranno: eseguire i lavori all’interno dell’area in concessione in premessa richiamata; segnalare opportunamente lo specchio acqueo in cui opererà il mezzo navale, al fine di evitare interferenze con le attività lavorative in corso; adottare tutte le misure atte ad evitare qualsiasi forma di inquinamento delle acque marine;svolgere i lavori: nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza in materia; nel rispetto dei limiti operativi stabiliti nel piano di sicurezza dell’unità navale; in ore diurne; in condizioni meteo-marine favorevoli e assicurate tali; sotto la direzione tecnica di soggetto abilitato allo scopo. durante l’esecuzioni dei lavori, il mezzo nautico impegnato deve essere in regola con le norme relative alla sicurezza della navigazione e mostrare i segnalamenti marittimi (..); durante l’esecuzione dei lavori, quando impiegato personale subacqueo, che deve essere preventivamente ed opportunamente autorizzato, dovrà essere fornita idonea assistenza agli stessi operatori con il mezzo nautico e dovranno essere posizionati i prescritti segnalamenti a bordo dell’unità ed a mare.

NEL CASO DI RINVENIMENTO DI OGGETTI potenzialmente riconducibili ad ordigni residuati bellici o reperti/relitti archeologici, la presenza degli stessi deve essere opportunamente segnalata e deve esserne data immediata notizia alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, con l’esclusione di qualsiasi intervento sugli stessi; evitare l’impiego di strumenti/procedure che possano provocare sollecitazioni meccaniche per eventuali ordigni inesplosi; mantenere un periodico diretto contatto con la Capitaneria di Porto di Manfredonia, che potrà richiedere l’immediata sospensione dei lavori quando se ne ravvisi la necessità per motivi di sicurezza; comunicare giornalmente, con congruo anticipo, alla Capitaneria di Porto sia l’inizio che la sospensione o il termine dei lavori; non abbandonare o rilasciare nessuna apparecchiatura/attrezzatura in mare. L’eventuale abbandono/rilascio (sia pure contingente) di apparecchiature/attrezzature in mare, dovrà essere immediatamente comunicato alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, specificando caratteristiche di segnalamento delle stesse nonché ogni altra informazione utile ai fini della sicurezza della navigazione; attenersi a tutte le prescrizioni riportate nell’autorizzazione n.08/2010/V del 24 maggio 2010 dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Autorizzazioni e obblighi suppletivi – L’ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime le ditte esecutrici dei lavori e i proprietari/armatori e Comandanti delle unità navali dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

NESSUNA RESPONSABILITA’ PER L’AUTORITA’ PORTUALE – Con la notifica del presente provvedimento agli Enti/Soggetti citati accettano formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza accettando, al contempo, di “manlevare l’Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni citate”. Gli Enti/Soggetti sopra richiamati, pertanto, sono direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza delle attività di cui trattasi.

Disposizioni finali e sanzioni – L’efficacia del provvedimento può essere sospesa “a motivato giudizio” dalla Capitaneria di Porto “qualora si verificassero fatti o situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare”. I contravventori all’ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento: se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art.53 del Decreto Legislativo n°171/2005; negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli art.1164 e art.1231 del Codice della Navigazione.

LE AZIONI PASSATE DEI SOMMOZZATORI – Il monitoraggio e controllo della Capitaneria di Porto per i lavori in corso riveste un ruolo di primaria importanza, considerando come un sommozzatore dell’area, che ha preferito conservare l’anonimato, ha raccontato a Stato di come nel passato fosse “pratica comune” quello del rilevamento di ordigni bellici nel Golfo locale, ordigni bellici che sarebbero stati rilevati anche dai natanti e operatori del luogo, durante le diverse uscite di pesca a strascico. Unica differenza rispetto a quanto è stato stabilito con l’attuale ordinanza: i sommozzatori, così come i pescatori, non avrebbero consegnato i reperti alla Capitaneria di Porto locale per evitare “inutili e fastidiosi iter burocratici-amministrativi”. In particolare, i pescatori avrebbero preferito rilasciare gli ordini bellici all’ingresso del porto locale (pratica comune anche in altri porti pugliesi) per evitare di ripescare nuovamente il reperto.

FOCUS
Ordigni bellici nei golfi pugliesi, l’accordo di programma del 2007, gli studi di Di Feo, L’Accordo di Programma, sottoscritto il 19 novembre 2007 dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, l’ICRAM e l’ARPA Puglia, per “redigere ed attuare il Piano di caratterizzazione e bonifica degli ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico , previsto della Legge n. 448 del 28/12/2001 L’accordo di programma del 2007

ORDIGNI BELLICI, VELENI DI STATO DEL GIORNALISTA DI FEO Ordigni bellici, lo studio di G. Di Feo

Lascia un commento

“Possiamo scoprire il significato della vita in tre diversi modi: 1. col compiere un proposito; 2. con lo sperimentare un valore; 3. con il soffrire.” VIKTOR EMIL FRANKL

Anonimo

StatoQuotidiano sei tu!

StatoQuotidiano, fondato nell'ottobre 2009, si basa sul principio cardine della libertà d'informazione, sancita dall'art. 21 della Costituzione.

Il giornale si impegna ad ascoltare la comunità e a fornire informazione gratuita, senza sostegno di classi politiche o sociali.

Ai lettori che ci seguono e si sentono parte di questo progetto, chiediamo un contributo simbolico, per garantire quella qualità che ci ha sempre contraddistinto!

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce, articoli, video, foto, richieste, annunci ed altro.

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.